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Sentenza

Sentenza n. 2759/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4441/2025 depositata e resa pubblica il 05.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2379/2025.

Giustizia amministrativa202506691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero ad accreditare € 500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4441/2025, relativa al giudizio R.G. 2379/2025, era stata notificata in forma esecutiva ed era passata in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto all'accredito dell'importo di € 500 sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la liquidazione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato in forma esecutiva e che il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo all'accredito dell'importo dovuto e al pagamento delle spese del giudizio ottemperando, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza fino all'integrale soddisfo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni consente di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre una penalità di mora per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato; nella fattispecie è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, e sia decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie a suo carico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuando anche un dirigente dell'amministrazione obbligata e prevedendo la facoltà di delega nei limiti indicati nella pronuncia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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