Cassazione Penale, Ordinanza n. 05885/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata in appello in contumacia aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del 27 febbraio 2017. La Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2024, aveva rigettato tale istanza. Contro questo rigetto è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione: il ricorrente contestava in particolare l'affermazione secondo cui, all'epoca del giudizio di appello, egli avrebbe avuto contezza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico. Nell'ordinanza qui esaminata la Corte rileva però che il ricorso è diretto contro un provvedimento già reso dalla Corte di cassazione quale giudice di ultima istanza e non deduce abnormità, errore materiale o errore di fatto, unici profili astrattamente idonei a fondare un'ulteriore impugnazione straordinaria.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la precedente sentenza della Quarta Sezione penale che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termine. Poiché il provvedimento impugnato era stato emesso dal giudice di ultima istanza, non era suscettibile di ulteriore impugnazione ordinaria; inoltre il ricorso non prospettava né abnormità né errore materiale o di fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in difetto di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il provvedimento che definisce in sede di legittimità una richiesta di restituzione nel termine, quando sia emesso dalla Corte di cassazione quale giudice di ultima istanza, non è normalmente suscettibile di ulteriore impugnazione ordinaria.
- L'ulteriore ricorso contro un simile provvedimento può essere ammesso solo in ipotesi eccezionali di chiusura, come l'abnormità dell'atto o l'errore materiale o di fatto; la mera censura motivazionale non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La doglianza che contesta la valutazione della conoscenza del procedimento penale, se rivolta contro un provvedimento non ulteriormente impugnabile, non consente di superare il rilievo preliminare di inammissibilità per difetto di ricorribilità dell'atto.
Come è indicizzato
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