Cassazione Civile, Ordinanza n. 06942/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna del Comune al pagamento del saldo del compenso per l'attività difensiva svolta in un giudizio davanti al TAR Liguria, sostenendo che il compenso complessivo dovuto fosse superiore alla somma già corrisposta dall'ente. Il Comune si era difeso affermando che le parti avevano concordato un compenso globale e onnicomprensivo di euro 2.000, già integralmente pagato. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non provato un vero accordo sul compenso globale e che la delibera d'incarico riportasse solo un importo presunto, non il compenso effettivamente pattuito. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva: 1) violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 2233 c.c., sostenendo che il preventivo del difensore e la delibera d'incarico dimostravano l'accordo per euro 2.000; 2) violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, 191 d.lgs. 267/2000 e 1366 c.c., lamentando che la sentenza avesse escluso la rilevanza dell'indicazione a bilancio della spesa, invece contenuta nella delibera n. 72/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando che non risultava perfezionato un accordo scritto sul compenso in forma richiesta ad substantiam dall'art. 2233, comma 3, c.c., e che la formula "compenso presunto" nella delibera non poteva essere letta come pattuizione di un compenso globale definitivo. La Corte ha inoltre precisato che, quando la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, la sua mancanza non può essere sanata da ammissioni, confessioni, comportamenti attuativi o mancata contestazione; né era decisivo l'asserito impegno di spesa a bilancio. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma utilizzata per l'introduzione del giudizio di primo grado avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale.
art. 113 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma il relativo motivo è stato ritenuto infondato.
art. 115 c.p.c.
Il principio della non contestazione non opera quando il contratto richiede la forma scritta ad substantiam.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna violazione nella valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
art. 2233 c.c.
L'accordo sul compenso del professionista deve rivestire la forma scritta; in mancanza, il compenso non può dirsi validamente pattuito.
art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2011
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'incarico professionale conferito dall'ente, ma non idonea a fondare l'accoglimento del motivo.
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'impegno di spesa, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esistenza di un accordo sul compenso.
art. 1366 c.c.
Richiamato come criterio interpretativo, ma la Corte ha valorizzato il significato letterale della delibera, che parlava di compenso solo presunto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando per la validità dell'accordo sul compenso professionale è richiesta la forma scritta, l'esistenza del contratto deve risultare da un documento idoneo a esprimere proposta e accettazione; non bastano elementi indiretti o ricostruzioni presuntive.
- La mancata osservanza della forma scritta ad substantiam non può essere sanata da comportamenti successivi delle parti, da ammissioni processuali, da confessione o dalla mancata contestazione dei fatti.
- La formula contenuta in una delibera di incarico che indichi un "compenso presunto" o una spesa presunta non equivale, di per sé, alla fissazione di un compenso globale definitivo, se dal testo non emerge chiaramente una pattuizione in tal senso.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può supplire alla prova documentale richiesta per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam.
- Per gli incarichi di difesa conferiti da enti territoriali, la delibera autorizzativa alla lite non richiede necessariamente l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, poiché il relativo onere economico è incerto e condizionato anche all'esito del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06868/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06872/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06874/2023 del 08/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →