Cassazione Penale, Ordinanza n. 40125/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito, la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo diffuso e privo di illogicità manifesta, ritenendo integrata la fattispecie di reato sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. Con l'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della sentenza di merito, sostenendo in sostanza che la decisione fosse erronea nell'affermare la sussistenza del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente censure già proposte in appello e già puntualmente disattese, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione della decisione impugnata; perciò il ricorso è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché solo apparente e generico.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Disposizione incriminatrice dell'appropriazione indebita, ritenuta dalla Corte pienamente integrata in concreto sotto il profilo materiale e soggettivo secondo la motivazione della sentenza di merito.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se la sentenza impugnata le ha specificamente confutate.
- Il vizio di motivazione non può essere fatto valere con doglianze generiche o apparenti, prive di una reale critica argomentata alla sentenza impugnata.
- Quando la Corte di merito ha esaminato in modo diffuso e non manifestamente illogico gli elementi costitutivi del reato, la censura sulla motivazione è inammissibile se non indica puntuali profili di illogicità o omissione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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