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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32812/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore servizi)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento del danno e/o l'indennizzo per un asserito disservizio sulla propria linea telefonica mobile del 13/06/2014 e per la mancata risposta a un reclamo che assumeva di avere inoltrato alla società di telefonia. Il Tribunale di Roma, in grado di appello avverso la decisione del Giudice di Pace, aveva riformato la sentenza di primo grado sul punto della legittimazione ma aveva comunque rigettato le domande, compensando le spese del primo grado e ponendo quelle del secondo a carico dell'attore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di disposizioni regolatorie e del codice del consumo in relazione alla mancata considerazione del reclamo e del disservizio; la censura, tuttavia, era formulata in modo generico e fattuale, senza trascrivere o indicare specificamente il contenuto del reclamo né la sede processuale dei documenti richiamati, e inoltre non contrastava adeguatamente la ratio della sentenza impugnata che aveva escluso sia il disservizio rilevante sia la mancata risposta al reclamo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la carenza di specificità del motivo rispetto alla doglianza sulla mancata risposta al reclamo, perché il ricorrente non aveva trascritto né individuato in modo preciso il documento/atto su cui fondava la censura, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; dall'altro, ha evidenziato che la censura sul disservizio era comunque inidonea perché veicolata come violazione di legge pur avendo a oggetto questioni fattuali e perché non aggrediva efficacemente la motivazione del Tribunale, che aveva accertato sulla base dei tabulati che la linea era funzionante per gran parte della giornata e che l'interruzione del servizio aveva riguardato solo alcune zone del territorio nazionale, escludendo quindi un inadempimento grave ex art. 1455 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con altresì l'atto relativo al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non è il mezzo corretto per censurare una valutazione meramente fattuale, quando la doglianza attenga all'accertamento in fatto del disservizio e della mancata risposta al reclamo

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e la riproduzione del contenuto dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura, con indicazione della loro sede nei precedenti gradi e nel giudizio di legittimità

  • art. 375 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di manifesta inammissibilità del relatore è stata comunicata alle parti e il ricorrente ha depositato memoria

  • art. 1455 c.c.

    il giudice di merito ha escluso che il disservizio accertato avesse i caratteri della gravità necessari per rilevare come inadempimento idoneo a fondare la pretesa risarcitoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    il maggior importo è pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che si fondi su documenti o atti processuali è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., trascrivendo o comunque individuando con precisione il contenuto rilevante e la sede di produzione o formazione dell'atto.
  • Le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti o della prova compiuto dal giudice di merito.
  • Per contestare efficacemente una motivazione di merito che esclude l'inadempimento contrattuale, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi e non limitarsi a riproporre la propria lettura dei fatti.
  • Un disservizio telefonico non integra automaticamente un inadempimento risarcibile: occorre allegare e provare che l'evento abbia inciso in modo apprezzabile e grave sulla prestazione dovuta e sulla posizione del cliente.
  • La mancata risposta a un reclamo può fondare una pretesa solo se il reclamo è specificamente allegato e dimostrato nel suo contenuto, nella sua provenienza e nel suo mancato riscontro.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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