Sentenza n. 162/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a. - del decreto n. 2829 del 06.08.2025 - pubblicato il 06.08.2025 avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli titoli di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 297/94, relative ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria provinciale permanente definitiva del personale ATA, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare obbligatorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva permanente relativa al concorso per soli titoli del personale ATA, lamentando che il servizio militare obbligatorio fosse stato valutato con soli 0,60 punti, anziché come servizio effettivo con attribuzione di 6 punti per anno intero e 0,50 punti per ciascun mese. Ha dedotto la violazione dell'art. 20 della legge n. 958/1986, dell'art. 62 della legge n. 312/1980 e dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, nonché la nullità per violazione del giudicato formatosi su analoghe disposizioni regolamentari, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di uguaglianza e della normativa primaria in materia di valutazione del servizio militare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non riguarda l'impugnazione di un atto amministrativo generale o normativo, ma il corretto posizionamento individuale del ricorrente nella graduatoria e l'attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare, sulla base dell'applicazione diretta della normativa primaria. Secondo il giudice, tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il diverso punteggio richiesto incide sulla collocazione nella graduatoria scolastica. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 20 l. 958/1986
Norma invocata dal ricorrente quale base per il riconoscimento del servizio militare obbligatorio ai fini dell'attribuzione del punteggio.
art. 62 l. 312/1980
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di diversa valutazione del servizio militare.
art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994
Norma invocata per ottenere la valutazione del servizio militare come servizio effettivo nella graduatoria.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; il TAR ha ritenuto sufficiente la comunicazione alle parti presenti e ha considerato la mancata comparizione della parte ricorrente non ostativa alla decisione immediata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per comunicare alle parti il possibile difetto di giurisdizione e la possibile definizione del ricorso con sentenza semplificata.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti.
art. 4343/2015
Sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente quale giudicato asseritamente violato; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa al corretto posizionamento individuale di un candidato in una graduatoria scolastica e all'attribuzione di un diverso punteggio per il servizio prestato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda sia proposta contro la graduatoria amministrativa.
- Sussiste la giurisdizione ordinaria quando il ricorrente chiede l'accertamento del diritto a un diverso inserimento o punteggio in graduatoria sulla base della normativa primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che impedisce tale risultato, senza impugnare direttamente un atto amministrativo generale o normativo.
- La mancata comparizione alla camera di consiglio della parte costituita, previamente avvisata, non impedisce la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; l'obbligo di sentire le parti sulla decisione immediata opera nei confronti delle parti presenti.
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