Sentenza n. 2945/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 16/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza del 16 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni competenti di provvedere sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'oggetto della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la formalizzazione della domanda di visto e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando non residui una specifica contestazione sull'esito finale dell'istanza.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia realizzato integralmente il bene della vita oggetto della domanda, rendendo non più utile una decisione sull'obbligo di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione non sia particolarmente significativo e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo l'attivazione del procedimento; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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