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Sentenza

Sentenza del 01/03/2016 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Reclamo e Mediazione - Improcedibilità - Illegittimità Procedimento - Poteri ed obblighi del giudice tributario- Vizi non formali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'omessa presentazione del reclamo e il mancato rispetto del procedimento di reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e, dall'altro, i poteri del giudice tributario quando l'avviso di accertamento presenta vizi sostanziali. È stato chiarito che l'omissione del reclamo non può comportare l'inammissibilità definitiva del ricorso, perché ciò limiterebbe il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. Il mancato rispetto della procedura può determinare, al più, l'improcedibilità temporanea, imponendo al giudice di valutare la possibilità di favorire la mediazione. Inoltre, se l'atto è viziato per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la fondatezza della pretesa tributaria e, se necessario, rideterminarla nei limiti delle domande delle parti.

La decisione

La sentenza ha escluso che l'omessa presentazione del reclamo determini l'inammissibilità del ricorso e ha riconosciuto, al più, una conseguenza di improcedibilità, con valutazione giudiziale della possibilità di mediazione e successiva decisione nel merito in caso di esito negativo. Ha inoltre affermato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: quando il vizio dell'avviso è sostanziale, il giudice deve verificare direttamente la pretesa fiscale e determinarne l'eventuale corretta misura, senza limitarsi all'annullamento dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata presentazione del reclamo o il mancato rispetto della relativa procedura non comporta l'inammissibilità definitiva del ricorso; può determinare, al più, l'improcedibilità, imponendo al giudice di valutare la possibilità di mediazione.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di agire in giudizio impedisce di interpretare la disciplina del reclamo in modo da determinare la perdita definitiva del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Gli adempimenti preliminari di reclamo o mediazione devono essere rispettati, ma la loro omissione non può normalmente trasformarsi in una sanzione che impedisca definitivamente l'accesso al giudice.
  • In caso di mancato reclamo, il giudice deve valutare la possibilità di attivare o favorire la mediazione; solo dopo l'eventuale esito negativo può procedere alla decisione sul merito.
  • Nel processo tributario il giudice non svolge soltanto un controllo formale sull'atto, ma deve verificare la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
  • Se l'atto impositivo è viziato per ragioni sostanziali, il giudice può e deve rideterminare l'imposta corretta, nei limiti delle domande e del materiale processuale disponibile, invece di limitarsi ad annullare l'atto.
  • La distinzione tra vizi formali e sostanziali è decisiva: i vizi sostanziali richiedono una valutazione concreta della pretesa tributaria, mentre gli effetti dei vizi procedurali devono essere interpretati in modo compatibile con il diritto di difesa.

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