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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13549/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione di due immobili siti in Napoli, via Cupa Pozzelle 40 (catasto foglio 13 particella 380, sub. 8 e 9), confiscati ex art. 240-bis cod. pen. a carico di Giovanni Botta, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente ha dedotto che gli immobili erano stati acquistati il 7 novembre 2003 dalla moglie Raffaella Botta a prezzo di 24.000 euro ciascuno con mutuo, che i canoni di locazione (3.600 euro annui per ciascun appartamento) sono serviti a pagare il mutuo (mutuo complessivo di circa 55.000 euro) e che, quindi, le risorse impiegate erano lecite; ha poi dedotto errori nel calcolo della capacità reddituale e critica alla valutazione della temporalità rispetto alla partecipazione dellimputato al clan Contini

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto precluso al terzo proprietario, nel giudizio di esecuzione ex art. 667 c.p.p., contestare i presupposti della confisca (tra cui la ragionevolezza temporale e la sproporzione redditi/valore dei beni), potendo il terzo limitarsi a rivendicare l'effettiva titolarità e proprietà dei beni attraverso l'onere di allegazione e la facoltà probatoria. Nel caso concreto la Corte ha accertato che i redditi dichiarati da Raffaella Botta erano esigui e che il mutuo risultava contratto anche e soprattutto dai genitori (padre Giovanni e madre Teresa Russo), con addebito delle rate in parti uguali, sicché almeno 2/3 del mutuo risultavano ripagati con risorse dei genitori e non esclusivamente con risorse lecite della figlia. I contratti di locazione e le deduzioni sul ripagamento del mutuo non sono stati ritenuti probanti in modo tale da dimostrare la proprietà effettiva esclusiva della figlia. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che autorizza la confisca per i reati connessi alla criminalità organizzata; la Corte ha applicato il principio che, quando i beni sono ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo nel giudizio di esecuzione può solo rivendicare l'effettiva titolarità senza poter discutere i presupposti della confisca

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato-spia di associazione di tipo mafioso ai cui effetti è stata disposta la confisca dei beni riconducibili all'imputato condannato

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti di esecuzione; la Corte ha confermato che nel giudizio di esecuzione ex art. 667 il terzo non può contestare i presupposti della confisca ma solo rivendicare la proprietà effettiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali alla parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione (es. Sez. U n. 30355 Putignano; Sez. 5 n. 31870 Abbate)

    Richiamati come principio costante: nel caso di beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo ha solo l'azione di rivendica della proprietà effettiva e l'onere di allegare elementi fattuali che dimostrino la titolarità esclusiva; non può sollevare, nel giudizio di esecuzione, questioni che attengono ai presupposti della misura

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione contro confisca ex art. 240-bis il terzo formale può esclusivamente contestare l'effettiva titolarità e disponibilità del bene; non può invece, in quella sede, mettere in discussione i presupposti della confisca (p.es. ragionevolezza temporale o sproporzione redditi/valore)
  • Il terzo che rivendica la proprietà effettiva ha l'onere di allegare elementi fattuali concreti e probatori che dimostrino l'esclusiva disponibilità del bene (es. prove di pagamento, bonifici, atti bancari, documentazione che provi l'autonomia finanziaria rispetto al presunto autore del reato)
  • Contratti di locazione o meri attestati di reddito non bastano da soli: va dimostrato l'effettivo incasso dei canoni e la loro sufficienza a coprire mutui, imposte e spese, con prove documentali bancarie e fiscali
  • Se il mutuo o altri oneri sono stati garantiti o pagati in parte da soggetti riconducibili al condannato, ciò indebolisce notevolmente l'allegazione di lecita provvista da parte del terzo
  • La contestazione della sussistenza del reato-spia o della temporalità della partecipazione del condannato non è normalmente ammissibile in esecuzione: tali questioni vanno discusse nel giudizio di merito e non possono essere rimesse dal terzo nel procedimento esecutivo
  • Per migliorare le possibilità di successo, il terzo deve raccogliere e proporre documentazione diretta e specifica (estratti conto, bonifici per acquisto, quietanze di pagamento del mutuo, dichiarazioni fiscali coerenti) che dimostri la provenienza lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto e la mancanza di disponibilità del bene da parte del condannato

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