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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17082/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e la rendita di un'unità immobiliare adibita a "casa per ferie" (San Luigi), ricollocandola dalla categoria B/1 (collegi e convitti) alla categoria D/2 (alberghi e pensioni). Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo decisivi la natura non lucrativa dell'ente gestore e le finalità solidaristiche perseguite, nonché l'assenza di verifiche concrete dell'Ufficio su tariffario e caratteristiche oggettive dell'immobile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme catastali (artt. 4, 6, 8 e 10 r.d.l. n. 652/1939; artt. 6, 7 e 61 d.P.R. n. 1142/1949), sostenendo che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale e della rendita, rileva soltanto la potenziale idoneità del bene a produrre ricchezza, da accertarsi in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria dell'immobile, e non l'uso concreto o la qualità soggettiva dell'ente proprietario/gestore. La resistente ha replicato con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il classamento catastale è un accertamento di natura reale, fondato sulle caratteristiche intrinseche, costruttive e tipologiche dell'immobile e sulla sua potenzialità ordinaria di produrre reddito, non sul concreto uso in un dato momento né sulla natura non lucrativa del soggetto che lo gestisce. Ha quindi censurato la CTR perché aveva valorizzato in modo decisivo la qualità soggettiva dell'ente e la mancanza di verifiche sul regime tariffario, senza esaminare in concreto le caratteristiche strutturali del bene. In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 4, 6, 8 e 10 r.d.l. n. 652/1939

    Norme richiamate dall'Agenzia per sostenere che il classamento catastale dipende dalla potenzialità reddituale e dalle caratteristiche oggettive del bene, non dall'uso concreto o dal soggetto che lo gestisce.

  • artt. 6, 7 e 61 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamate quale base regolativa del classamento e della rendita catastale, da determinarsi sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile e della sua destinazione ordinaria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2 Regolamento Regione Lazio n. 17/2008

    Definisce le strutture ricettive alberghiere e gli alberghi/hotel, evidenziando le caratteristiche che li distinguono dalle case per ferie.

  • art. 8 Regolamento Regione Lazio n. 8/2015

    Definisce le case per ferie come strutture gestite da enti senza fine di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, con scopi sociali, culturali, educativi, assistenziali, religiosi o sportivi.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato in via analogica in tema di ICI per ribadire che il beneficio fiscale richiede sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo, e che non basta la natura non commerciale dell'ente se l'attività concreta è commerciale.

  • art. 39 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

    Citato come norma modificativa del regime esonerativo ICI richiamato dalla giurisprudenza evocata.

Massime di principio

  • Il classamento catastale va determinato in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile, cioè alla sua potenzialità di produrre ricchezza, non al concreto uso contingente.
  • La qualità soggettiva del proprietario o gestore, compresa la natura non lucrativa o ecclesiastica dell'ente, non è di per sé decisiva ai fini del classamento; può al più costituire un elemento rafforzativo, ma non sostitutivo dell'accertamento oggettivo.
  • Per distinguere una casa per ferie da una struttura alberghiera occorre verificare sia i requisiti soggettivi e organizzativi previsti dalla disciplina regionale sia, soprattutto, le caratteristiche intrinseche dell'immobile e la sua concreta attitudine funzionale.
  • Quando si contesta il classamento di un immobile a uso ricettivo, il giudice di merito deve esaminare le caratteristiche strutturali del bene e non limitarsi a considerazioni sul regime tariffario o sulle finalità sociali dell'ente gestore.
  • In materia di agevolazioni fiscali su immobili gestiti da enti non commerciali, è necessario accertare in concreto anche il requisito oggettivo dell'attività svolta, non essendo sufficiente la natura soggettiva dell'ente o la destinazione degli utili a fini sociali o religiosi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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