Ordinanza del 17/11/2015 n. 1588 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fideiussione - Fumus boni iuris e periculum in mora - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecuzione della pretesa erariale può essere concessa quando il contribuente dimostra un concreto rischio di danno grave e irreparabile derivante da una situazione reddituale e finanziaria precaria e quando sussiste una ragionevole probabilità di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata. L’efficacia della sospensione è subordinata al rilascio di una fideiussione, destinata a garantire l’Erario e a bilanciare gli interessi contrapposti.
Sospensione cautelare della riscossione subordinata a fideiussione in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora
Sospensione cautelare della riscossione e fideiussione
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione cautelare della riscossione di una pretesa erariale, in pendenza del giudizio e dell’eventuale pronuncia della Corte di Cassazione. La misura è esaminata alla luce dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris ed è subordinata al rilascio di un’idonea fideiussione.
Periculum in mora: danno grave e irreparabile
Il pericolo di un danno grave e irreparabile sussiste quando il contribuente dimostra di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter sostenere l’immediato pagamento della pretesa tributaria. In particolare, assumono rilievo:
- la disponibilità di redditi minimi;
- una situazione finanziaria precaria;
- l’assenza di riserve economiche sufficienti a far fronte alla pretesa erariale.
La valutazione è quindi collegata alla concreta capacità patrimoniale e reddituale del contribuente e al rischio che la riscossione immediata produca conseguenze pregiudizievoli non adeguatamente reversibili.
Fumus boni iuris e probabilità di riforma
Il requisito del fumus boni iuris è ravvisabile quando gli elementi emersi nel contenzioso non consentono di escludere la possibilità di una riforma, anche soltanto parziale, della sentenza impugnata. In particolare, la presenza di conclusioni contrastanti nei precedenti giudizi costituisce un elemento idoneo a evidenziare una ragionevole probabilità di revisione della decisione.
Non è quindi necessario che la fondatezza dell’impugnazione sia già definitivamente accertata; è sufficiente che l’esito dei precedenti giudizi e le relative valutazioni non permettano di escludere una modifica della pronuncia contestata.
Funzione della fideiussione
La sospensione non opera incondizionatamente, ma è subordinata al previo rilascio di un’apposita fideiussione. La garanzia assolve alla funzione di tutelare l’interesse dell’Erario durante il periodo di sospensione e consente di bilanciare le contrapposte esigenze delle parti.
La fideiussione tutela, da un lato, il contribuente, che può attendere la pronuncia della Corte di Cassazione senza essere esposto al recupero forzoso di un credito non ancora definitivo e suscettibile di revisione. Dall’altro lato, garantisce l’Amministrazione finanziaria, poiché la sospensione non elimina né pregiudica il diritto alla riscossione degli importi accertati, ma ne differisce temporaneamente l’esercizio.
Bilanciamento degli interessi
La misura cautelare realizza un equilibrio tra il diritto del contribuente a non subire conseguenze esecutive prima della definizione della controversia e il diritto dell’Erario a conservare la possibilità di riscuotere quanto eventualmente dovuto.
L’accoglimento dell’istanza determina pertanto soltanto una sospensione temporanea della riscossione. Il credito erariale resta assistito da idonea garanzia fideiussoria e non viene definitivamente compromesso dall’intervento cautelare.
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