Ordinanza del 09/11/2015 n. 1526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Bilancio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, per ottenere una misura cautelare, il contribuente deve dimostrare concretamente il periculum in mora, comprovando il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza. A tal fine è necessaria idonea documentazione della situazione economico-finanziaria, come un bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria recente. In mancanza di tale prova, il periculum in mora non può ritenersi sussistente.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova documentale del danno grave e irreparabile
Misure cautelari e periculum in mora
Il documento riguarda la prova del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari. La questione esaminata è se il contribuente abbia dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione della sentenza.
Onere della prova del contribuente
Per dimostrare la sussistenza del periculum in mora, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a evidenziare che l’esecuzione della sentenza gli causerebbe un pregiudizio:
- grave;
- irreparabile;
- direttamente collegato all’esecuzione della sentenza.
La mera allegazione del rischio o la rappresentazione generica di difficoltà economiche non è sufficiente: occorre documentare la situazione economica e finanziaria effettiva del contribuente.
Documentazione necessaria
La prova può essere fornita attraverso idonea documentazione aggiornata, tra cui, a titolo esemplificativo:
- un bilancio recente;
- una situazione patrimoniale recente;
- una situazione finanziaria recente.
Tale documentazione deve consentire di valutare concretamente gli effetti che l’esecuzione della sentenza produrrebbe sull’equilibrio economico-finanziario del contribuente.
Esito della valutazione
In assenza di una documentazione adeguata sulla situazione economico-finanziaria, non risulta dimostrata l’esistenza di un danno grave e irreparabile. Di conseguenza, il periculum in mora non sussiste e non risulta integrato il presupposto necessario per l’adozione della misura cautelare.
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