Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 09/11/2015 n. 1526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Bilancio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che, per ottenere una misura cautelare, il contribuente deve dimostrare concretamente il periculum in mora, comprovando il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza. A tal fine è necessaria idonea documentazione della situazione economico-finanziaria, come un bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria recente. In mancanza di tale prova, il periculum in mora non può ritenersi sussistente.

Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in assenza di prova documentale del danno grave e irreparabile

Misure cautelari e periculum in mora

Il documento riguarda la prova del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari. La questione esaminata è se il contribuente abbia dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione della sentenza.

Onere della prova del contribuente

Per dimostrare la sussistenza del periculum in mora, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a evidenziare che l’esecuzione della sentenza gli causerebbe un pregiudizio:

  • grave;
  • irreparabile;
  • direttamente collegato all’esecuzione della sentenza.

La mera allegazione del rischio o la rappresentazione generica di difficoltà economiche non è sufficiente: occorre documentare la situazione economica e finanziaria effettiva del contribuente.

Documentazione necessaria

La prova può essere fornita attraverso idonea documentazione aggiornata, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • un bilancio recente;
  • una situazione patrimoniale recente;
  • una situazione finanziaria recente.

Tale documentazione deve consentire di valutare concretamente gli effetti che l’esecuzione della sentenza produrrebbe sull’equilibrio economico-finanziario del contribuente.

Esito della valutazione

In assenza di una documentazione adeguata sulla situazione economico-finanziaria, non risulta dimostrata l’esistenza di un danno grave e irreparabile. Di conseguenza, il periculum in mora non sussiste e non risulta integrato il presupposto necessario per l’adozione della misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.