Ordinanza del 02/12/2015 n. 24594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilisce che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, la cessione totalitaria delle quote societarie può essere riqualificata come cessione d’azienda quando ne realizza la medesima funzione economica. Non è necessaria la prova di uno specifico intento elusivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania viene cassata con rinvio.
Cessione totalitaria di quote assimilata alla cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro
Cessione totalitaria di quote e imposta di registro
La pronuncia riguarda la riqualificazione fiscale di un atto con cui tutti i soci della società "Cxxxxxxx di Vxxxxx di A. D. s.a.s." avevano ceduto l’intero capitale sociale a D.I.U. e alla società "Ixxxxxxx Ixxxxxxxxxxxxxxx KG", della quale il medesimo era accomandatario. L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l’operazione integrasse sostanzialmente una cessione d’azienda, assoggettandola all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 3%.
La Commissione Tributaria Provinciale e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania avevano respinto la pretesa dell’Ufficio, ritenendo non dimostrato l’intento elusivo dell’operazione.
Svolgimento del giudizio di legittimità
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale, formulando un unico motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986;
- degli artt. 1362 e seguenti c.c. in materia di interpretazione del contratto;
- dell’art. 2555 c.c., relativo alla nozione di azienda.
Secondo l’Agenzia, il giudice regionale aveva erroneamente privilegiato la forma giuridica dell’atto, trascurando che, ai fini fiscali, deve prevalere la causa reale e complessiva dell’operazione rispetto all’assetto cartolare predisposto dalle parti.
L’intimato non si è costituito nel giudizio di cassazione. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 9 luglio 2015, dopo il deposito della relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. Il Collegio ha adottato una decisione difforme dalla proposta del relatore, ritenendo fondato il ricorso.
Criterio interpretativo previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986
La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui, nell’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 impone di considerare principalmente:
- l’intrinseca natura dell’atto;
- gli effetti giuridici prodotti;
- la causa reale e complessiva dell’operazione economica.
Devono invece recedere, quali elementi meramente formali della fattispecie tributaria, il titolo attribuito dalle parti e la forma apparente del negozio. In questa prospettiva, i concetti privatistici relativi all’autonomia negoziale non impediscono all’amministrazione finanziaria di considerare unitariamente l’operazione e di qualificarla secondo i suoi effetti sostanziali.
La Corte richiama, in particolare, le proprie sentenze n. 23584/2012, n. 6835/2013, n. 17965/2013 e n. 3481/2014.
Equiparazione economica tra cessione delle quote e cessione d’azienda
Nel caso esaminato, l’atto aveva per oggetto il trasferimento dell’intero capitale sociale. La Corte afferma che la cessione totalitaria delle quote di una società svolge, sotto il profilo economico e funzionale, la medesima funzione della cessione dell’azienda sociale.
Entrambe le operazioni sono dirette a trasferire:
- i poteri di godimento dell’azienda sociale;
- i poteri di disposizione dell’azienda sociale;
- il controllo sostanziale dell’azienda da un gruppo di soggetti a un altro.
Nella cessione delle quote, il trasferimento avviene formalmente attraverso la vendita delle partecipazioni da parte dei soci cedenti all’acquirente o agli acquirenti della totalità delle quote. Tuttavia, l’effetto economico concreto consiste nel passaggio del controllo e della disponibilità dell’azienda sociale.
La Corte richiama e conferma il principio già espresso nell’ordinanza n. 11666/2009, secondo cui la cessione totalitaria delle quote è assimilabile, ai fini dell’imposta di registro, alla cessione dell’azienda sociale.
Esclusione della necessità di provare uno specifico intento elusivo
La Corte considera erronea la decisione della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui aveva subordinato la riqualificazione dell’atto alla prova certa di un intento elusivo.
Per applicare l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non è necessario che l’Agenzia delle Entrate dimostri uno specifico proposito elusivo delle parti. È sufficiente accertare la natura intrinseca dell’operazione e gli effetti giuridici ed economici complessivamente perseguiti, indipendentemente dalla qualificazione formale utilizzata nel contratto.
Decisione e rinvio
La Corte di cassazione ha quindi ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha stabilito che la cessione totalitaria delle quote deve essere trattata, ai fini dell’imposta di registro, come cessione d’azienda, in ragione della sua causa concreta e della sua funzione economica.
La Corte:
- ha accolto il ricorso;
- ha cassato la sentenza impugnata;
- ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
- ha rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta a Roma il 9 luglio 2015 e depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2015.
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