Ordinanza del 27/10/2015 n. 21909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Riscossione Sicilia S.p.A., stabilendo che nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello, inclusi quelli preesistenti al giudizio di primo grado, senza soggiacere ai limiti dell’art. 345, comma 3, c.p.c. La sentenza della CTR della Sicilia è stata cassata con rinvio, mentre il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Produzione documentale in appello nel processo tributario
La pronuncia riguarda la legittimità della produzione, in grado di appello, delle cartelle di pagamento poste a fondamento di intimazioni notificate al contribuente. La Corte di cassazione ha ritenuto erronea l’esclusione di tali documenti da parte della CTR della Sicilia, richiamando la disciplina speciale del processo tributario.
Vicenda processuale
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 391/2013/18, depositata il 30 dicembre 2013, aveva parzialmente rigettato l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. contro la decisione di primo grado, che aveva annullato 16 intimazioni di pagamento notificate a D.C.M.
Il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile la produzione delle cartelle di pagamento presupposte, effettuata da Riscossione Sicilia in appello, considerando operante il divieto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992. L’impugnazione era stata ritenuta fondata soltanto relativamente alle intimazioni non riguardanti imposte e tasse.
Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo, la violazione dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo l’erroneità del divieto di produrre in appello le cartelle di pagamento;
- con il secondo motivo, la violazione dell’art. 32 e dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l’interpretazione restrittiva adottata dalla CTR e il richiamo alla disciplina più rigorosa dell’art. 345 c.p.c.;
- con il terzo motivo, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza, poiché la CTR non avrebbe considerato che la mancata costituzione in primo grado era dipesa dalla notifica del ricorso introduttivo presso la sede provinciale dell’ente, anziché presso la sede legale.
La Corte ha ritenuto manifestamente fondati i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo.
Disciplina applicabile e principi affermati
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nel contenzioso tributario, l’art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente alle parti di produrre nuovi documenti anche oltre gli stretti limiti previsti dall’art. 345 c.p.c. Sono stati citati, in particolare, i precedenti Cass. n. 665/2014, Cass. n. 20109/2012 e Cass. n. 18907/2011.
Il principio deriva dalla specialità della disciplina processuale tributaria, sancita dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. In base a tale disposizione, nel rapporto tra la normativa processuale civile ordinaria e quella tributaria prevale quest’ultima.
Di conseguenza, nel processo tributario d’appello non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale prevista dall’art. 345, comma 3, c.p.c. Le parti possono quindi produrre anche documenti già esistenti e disponibili durante il giudizio di primo grado.
Documenti contenenti dichiarazioni di terzi
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui un documento contenente la dichiarazione di un terzo non è escluso come fonte di prova dal divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
La dichiarazione scritta del terzo costituisce infatti una fonte di prova documentale, distinta dalla prova testimoniale:
- per la sua natura materiale, trattandosi di una cosa documentale e non di una deposizione orale;
- per il diverso regime processuale, subordinato al rispetto del principio del contraddittorio attraverso la produzione e la possibilità di contestazione del documento.
La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 7714/2013, relativa a una dichiarazione del portalettere attestante la notificazione di avvisi di accertamento.
Errore della CTR
Secondo la Cassazione, la CTR non si è uniformata ai principi sopra indicati, avendo escluso la produzione delle cartelle di pagamento sulla base dell’erroneo presupposto che in appello non potessero essere prodotti documenti preesistenti al giudizio di primo grado.
La decisione della CTR ha quindi applicato una preclusione non prevista dalla disciplina speciale del processo tributario, sostanzialmente estendendo al giudizio tributario il limite documentale dell’art. 345 c.p.c.
Esito del giudizio di cassazione
La Corte di cassazione ha:
- accolto il primo e il secondo motivo di ricorso;
- dichiarato assorbito il terzo motivo;
- cassato la sentenza impugnata;
- rinviato la causa ad altra sezione della CTR della Sicilia, sezione di Catania;
- rimesso al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
La decisione è stata assunta il 16 settembre 2015 dalla sesta sezione civile, in camera di consiglio, ed è stata depositata in cancelleria il 27 ottobre 2015.
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