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Ordinanza

Ordinanza del 27/10/2015 n. 1499 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iueris e periculum in mora - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che non sussistono i presupposti per la concessione di una misura cautelare quando il ricorso per Cassazione ripropone questioni di diritto già respinte in appello e il contribuente non dimostra un concreto pericolo derivante dal pagamento, considerata la capienza patrimoniale dell’Amministrazione finanziaria. L’entità delle somme richieste è irrilevante se l’Amministrazione dispone di adeguata solidità patrimoniale.

Misure cautelari: insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

Misure cautelari e presupposti cautelari

Il documento esamina la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere una misura cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora, concludendo per la loro insussistenza nel caso considerato.

Fumus boni iuris

Non sussiste il fumus boni iuris quando il ricorso per Cassazione si limita a riproporre pedissequamente le medesime questioni di diritto già esaminate e disattese nel giudizio di secondo grado. La mera reiterazione delle censure già respinte non è quindi sufficiente a evidenziare una plausibile fondatezza delle ragioni poste a fondamento del ricorso.

Periculum in mora

Non ricorre il periculum in mora in favore del contribuente quando il provvedimento o l’obbligo di pagamento deve essere eseguito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e non viene dimostrato un concreto rischio di irreversibilità o di grave pregiudizio derivante dall’esecuzione.

La valutazione tiene conto della capienza patrimoniale dell’Amministrazione finanziaria: la disponibilità di un patrimonio idoneo a garantire la restituzione delle somme eventualmente versate esclude il pericolo cautelare.

Rilevanza dell’entità delle somme

L’importo delle somme richieste non assume rilievo decisivo ai fini della verifica del periculum in mora quando l’Amministrazione finanziaria presenta una sufficiente capienza patrimoniale. Anche somme di rilevante entità, pertanto, non determinano automaticamente la sussistenza del pericolo, se il patrimonio dell’Amministrazione è adeguato a garantire l’eventuale restituzione.

Esito

La misura cautelare non può essere concessa in assenza di entrambi i presupposti richiesti:

  • il fumus boni iuris manca quando il ricorso ripropone questioni già respinte in secondo grado;
  • il periculum in mora manca quando il pagamento all’Amministrazione finanziaria non espone il contribuente a un rischio concreto, in ragione della capienza patrimoniale dell’Amministrazione;
  • l’entità delle somme non è determinante se sussiste adeguata garanzia patrimoniale.

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