Ordinanza del 12/11/2015 n. 1567 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Insolvenza - Fumus boni iurise periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, per valutare il rischio di insolvenza ai sensi dell’art. 283 c.p.c., occorre bilanciare la difficoltà del contribuente nel versare quanto dovuto con l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla riscossione. Non è sufficiente un generico richiamo alla situazione economica dell’impresa: il contribuente deve indicare e dimostrare i gravi motivi richiesti dalla norma.
Misure cautelari: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora in assenza di specifici gravi motivi di insolvenza
Misure cautelari e rischio di insolvenza
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti delle misure cautelari, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La conclusione indicata è che tali presupposti non risultano sussistenti in presenza di un’allegazione generica e non specifica del rischio di insolvenza.
Valutazione dell’insolvenza
Ai fini della valutazione della possibilità di insolvenza richiamata dall’art. 283 c.p.c., occorre effettuare una comparazione tra due contrapposti interessi:
- la difficoltà e l’onere gravanti sul contribuente per il versamento dell’importo dovuto;
- l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a riscuotere una parte della somma dovuta all’esito del procedimento di primo grado.
La valutazione non può quindi fondarsi esclusivamente sulla situazione economica del contribuente, ma deve considerare concretamente l’incidenza del pagamento richiesto e l’interesse pubblico alla riscossione.
Onere di allegazione del contribuente
Il contribuente che intenda invocare la tutela cautelare deve indicare i “gravi motivi” richiesti dalla norma richiamata. Tali motivi devono essere specifici e idonei a evidenziare il concreto rischio che il pagamento possa determinare una situazione di insolvenza o comunque un pregiudizio rilevante.
Non è sufficiente il riferimento esclusivo e generico alla situazione economica dell’impresa. L’allegazione deve consentire di valutare in concreto la difficoltà del versamento e il rapporto tra tale difficoltà e l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla riscossione.
Insussistenza dei presupposti cautelari
In mancanza dell’indicazione di specifici “gravi motivi” e di una concreta dimostrazione del rischio di insolvenza, non risultano integrati i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. La mera situazione economica negativa dell’impresa, considerata in termini generici, non è pertanto sufficiente a giustificare l’adozione della misura richiesta.
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