Cassazione Civile, Ordinanza n. 04053/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma pari a euro 3.074,15 in favore del titolare di una ditta individuale, poi opposto e revocato. In primo grado l'opposizione era stata respinta, ma in appello il tribunale ha riformato la decisione, accogliendo il gravame dei debitori e ritenendo non provato il credito, né nel suo fondamento né nel suo ammontare, sulla base della documentazione e della prova testimoniale acquisite. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi strettamente connessi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio nonostante la mancata contestazione del quantum da parte degli opponenti e nonostante la produzione di fattura, registro delle merci in lavorazione per conto terzi vidimato dalla Questura di Palermo e testimonianze; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse valutato correttamente le prove documentali e testimoniali e non avesse considerato l'assenza di contestazioni sul quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Ha rilevato che la censura non si confrontava in modo adeguato con la ratio della decisione d'appello, la quale aveva escluso la prova del quantum dovuto alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali. In particolare, la Corte ha osservato che il ricorrente si limitava a invocare la mancata contestazione del quantum e la valenza probatoria della fattura e del registro, senza però specificare il tipo di rapporto intercorso tra le parti né indicare un accordo sul corrispettivo; inoltre, il richiamo alle testimonianze era generico. Non vi è stata pronuncia sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inidonea perché non si confrontava specificamente con l'accertamento del giudice di merito circa il mancato assolvimento della prova del credito e del suo ammontare.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta generica, poiché non indicava in modo puntuale quali prove sarebbero state mal valutate o pretermesse e non superava la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato da versare in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che investono la valutazione delle prove e l'applicazione dell'art. 2697 c.c. devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili.
- La mancata contestazione del quantum da parte dell'opponente non esonera, di per sé, il creditore dall'onere di allegare e provare in modo puntuale il rapporto sottostante e il corrispettivo preteso, specie quando il giudice di merito abbia ritenuto insufficiente la documentazione prodotta.
- In sede di ricorso per cassazione, il richiamo a documenti e deposizioni testimoniali deve essere concreto e circostanziato; formulazioni generiche non consentono il sindacato di legittimità.
- La fattura, di per sé considerata, non è sufficiente a fondare il credito quando manchi una prova adeguata del rapporto causale e dell'accordo sul prezzo o sul corrispettivo.
- La mera deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è sufficiente se non si indica in che modo il giudice abbia effettivamente travisato il contenuto delle prove o attribuito valore a elementi estranei al materiale processuale.
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