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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17023/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata eletta consigliere comunale ma aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex d.P.R. n. 445/2000) attestando falsamente l'assenza di cause d'incandidabilità. In realtà risultava una sentenza di condanna dell'08/11/2002, divenuta definitiva il 17/04/2003, per un delitto previsto dall'art. 73 T.U. stupefacenti. In Cassazione la difesa ha dedotto: (1) violazione di legge perché la sentenza prevedeva la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale (richiamando art. 24, co.1 e art. 28, co.8 d.P.R. 313/2002 e le modifiche del d.lgs. 112/2018), per cui nulla sarebbe risultato dal certificato e quindi mancava l'elemento oggettivo della falsa dichiarazione; (2) in subordine, esclusione di incandidabilità alla luce dell'art.10, co.1, lett. a) ed e) d.lgs. 235/2012 (cd. legge Severino) e del limite dei due anni; (3) mancata sussistenza del dolo perché la ricorrente avrebbe errato sulla rilevanza giuridica del precedente (errore sul precetto) e tale errore sarebbe scusabile o al più configurerebbe negligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) l'argomento relativo alla non menzione nel casellario per richieste private (art.174 c.p.) non legittima l'omissione nella dichiarazione elettorale, né esclude l'elemento oggettivo del reato di falsa certificazione; (ii) la condanna per il reato richiamato (art.73 T.U. stupefacenti) integra comunque una condanna "per un delitto di cui all'art.73" ai fini dell'art.10 d.lgs.235/2012; (iii) l'errore lamentato è errore sul precetto/interpretazione della norma e non errore sul fatto esimente ai sensi dell'art.47 c.p., quindi non esclude il dolo generico richiesto dall'art.483 c.p., salvo che sussista un'obiettiva incertezza normativa, che qui non è emersa. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità per il reato contestato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (rigetto del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la produzione di una dichiarazione sostitutiva falsa; la Corte ha confermato che il dolo generico è sufficiente e non è escluso dall'errore di interpretazione normativa.

  • d.P.R. 313/2002 (art. 24, comma 1; art. 28, comma 8)

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la non menzione nel casellario avrebbe escluso l'obbligo di dichiarazione; la Corte ha ritenuto la tesi infondata e che l'allineamento tra dichiarato e casellario non esime dall'obbligo di verità nelle dichiarazioni elettorali.

  • d.lgs. 112/2018

    Modifica richiamata dalla difesa per sostenere l'allineamento tra quanto deve essere dichiarato e quanto risulta dal casellario; la Corte ha respinto questa lettura come insufficiente a escludere responsabilità.

  • art. 174 cod. pen.

    Prevede la possibilità che non si faccia menzione di condanne nel certificato del casellario per richieste di privati; la Corte ha chiarito che tale previsione non elimina l'obbligo di dichiarare fatti rilevanti ai fini elettorali né elimina la responsabilità penale per dichiarazioni mendaci.

  • d.lgs. 235/2012 (art. 10, comma 1, lett. a) ed e))

    Norma sulla incandidabilità (cd. legge Severino) richiamata dalla difesa; la Corte ha interpretato che la condanna per il delitto richiamato dall'art.73 T.U. stupefacenti rientra nel novero delle condanne rilevanti ai fini dell'art.10 e quindi può determinare l'incandidabilità.

  • art. 73 d. lgs. 309/1990

    Il reato per cui la ricorrente era stata condannata è stato ritenuto comunque riconducibile all'art.73 (delitti in materia di stupefacenti) e pertanto idoneo a costituire causa di incandidabilità ai sensi della normativa elettorale richiamata.

  • art. 47 cod. pen.

    Regola l'errore sul fatto; la Corte ha distinto l'errore sul fatto (esimente) dall'errore sul precetto/interpretazione giuridica (non esimente se non nei casi di incertezza obiettiva).

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'errore sul precetto non esclude il dolo salvo che sussista una situazione di incertezza obiettiva che renda inevitabile l'ignoranza della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in seguito al rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 146/2013 (richiamato)

    Modifiche normative citate nella sentenza; la Corte osserva che le modifiche non alterano il fatto che la condanna resta integra come condanna per un delitto di cui all'art.73.

Massime di principio

  • La non menzione di una condanna nel certificato del casellario per richieste di privati (art.174 c.p.) non elimina l'obbligo di verità in dichiarazioni sostitutive rese in sede elettorale: la dichiarazione deve rispecchiare la situazione giuridica rilevante ai fini dell'incandidabilità.
  • Una condanna disciplinata dall'art.73 T.U. stupefacenti è comunque rilevante ai fini dell'art.10 d.lgs.235/2012 quando la normativa richiama i delitti di cui all'art.73, indipendentemente dalla qualificazione normativa successiva o da circostanze attenuanti originarie.
  • L'errore di interpretazione della norma (errore sul precetto) non esclude in genere il dolo per i reati di dichiarazione falsa; soltanto un'obiettiva e inevitabile incertezza normativa può rendere l'ignoranza scusabile.
  • Chi rilascia dichiarazioni sostitutive con rilevanza elettorale deve adottare particolare cautela e, in caso di dubbi sulla rilevanza di precedenti penali, rivolgersi a consulenza legale o indicare i fatti per evitare profili di responsabilità penale per dichiarazione mendace.
  • In giudizio la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare la chiarezza del quadro normativo in materia di incandidabilità: accuse di errore colposo sull'applicazione delle norme sono difficilmente accolte se le norme sono interpretabili in modo univoco.

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