Cassazione Penale, Sentenza n. 18016/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata. Il diniego era fondato sulla ritenuta permanenza della partecipazione di Vrenna all'associazione mafiosa fino alla sentenza di primo grado (ruolo di vertice, percezione di sostegno economico durante la detenzione) e, per il periodo successivo a marzo 2010, su plurimi rilievi disciplinari (inosservanza degli ordini, atteggiamenti offensivi verso operatori) e assenza di segni di adesione al percorso rieducativo. Il ricorrente ha inoltre lamentato che il Tribunale non ha considerato una memoria difensiva che richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020, la quale ha inciso sulla portata del divieto previsto dall'art. 41-bis comma 2-quater lett. f), e che alcune contestazioni disciplinari riguardavano scambi dentro lo stesso gruppo di socialità, fattispecie non più idonea a fondare il diniego dopo la pronuncia costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la permanenza della partecipazione associativa fino a marzo 2010 (argomentazione basata sul ruolo e sul sostegno economico). Tuttavia ha annullato limitatamente al periodo marzo 2010 - ottobre 2012 l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio su quel periodo, perché il Tribunale non ha esaminato adeguatamente l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 sulle contestazioni disciplinari (in particolare quelle attinenti allo scambio di oggetti fra detenuti dello stesso gruppo di socialità) emerse con memoria difensiva. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che imporrebbe restrizioni di comunicazione e scambio tra detenuti; la Corte Costituzionale ne ha limitato la portata con la sentenza n.97/2020, incidendo sulla rilevanza disciplinare di scambi tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità
Sentenza Corte Costituzionale n.97 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa nella parte in cui consentiva di fondare il divieto anche riguardo a scambi all'interno di gruppi di socialità non diversificati; tale pronuncia riduce la rilevanza disciplinare di certi comportamenti ai fini del diniego della liberazione anticipata
Giurisprudenza Sez. V, n.23111 del 15/6/2020 (rv 279402)
Orientamento secondo cui, dopo la pronuncia costituzionale, la violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità non può di per sé giustificare il diniego della liberazione anticipata, salvo che il divieto non derivi da specifici provvedimenti della direzione carceraria
Massime di principio
- La sottoposizione al regime 41-bis non è automaticamente ostativa alla liberazione anticipata: il giudice deve valutare concretamente l'adesione al percorso rieducativo
- Per negare la liberazione anticipata servono elementi concreti e attuali di persistenza della partecipazione a organizzazioni criminali o di mancata adesione al trattamento rieducativo (ruolo, supporto economico, rapporti con compagni e operatori, condotte disciplinari rilevanti)
- A seguito della sentenza Corte Cost. n.97/2020, le contestazioni disciplinari relative a scambi fra detenuti dello stesso gruppo di socialità non possono di per sé motivare il diniego del beneficio, salvo specifici provvedimenti direttivi che stabiliscano il divieto
- Il giudice di merito deve prendere in esame e motivare l'effetto di eventuali mutamenti normativi o costituzionali sollevati dalla difesa; l'omessa valutazione può portare a annullamento parziale e rinvio
- La difesa deve documentare e sollevare tempestivamente tutte le novità normative, le sentenze di legittimità e ogni elemento di cambiamento (es. revoca di misure di prevenzione) per ottenere che il giudice le valuti espressamente
- In fase di reclamo per liberazione anticipata è essenziale richiedere al giudice specifici accertamenti sul periodo posteriore alla contestazione principale e sulla rilevanza concreta delle condotte disciplinari rispetto al nuovo quadro normativo
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