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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28660/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già destinatario di custodia cautelare in carcere, confermata in sede di riesame, che aveva chiesto al giudice cautelare la modifica della misura in una meno afflittiva, invocando il tempo trascorso, la sua asserita recisione dei legami con l'associazione criminale, la dedizione a un'attività lavorativa lecita, la distanza del luogo dei domiciliari dal contesto criminale, nonché esigenze familiari di assistenza al nucleo familiare. Il Tribunale aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego di modifica. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: errata affermazione del giudice cautelare secondo cui non sarebbero stati allegati elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; omessa considerazione della sopravvenuta "cristallizzazione della prova" dopo il giudizio di primo grado; mancata valorizzazione della cessazione della condotta delittuosa, dell'illecito passato e della condotta successiva improntata a legalità; omessa valutazione del tempo trascorso e delle condizioni personali e familiari; mancata considerazione della possibilità di applicare i domiciliari o altra misura meno afflittiva; asserita motivazione stereotipata sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte manifestamente infondati e in parte non proponibili in sede di appello cautelare contro il diniego di modifica di una misura già confermata in riesame, soprattutto perché il giudizio interveniva dopo la condanna di primo grado a 10 anni di reclusione per partecipazione a un'associazione dedita a reati in materia di stupefacenti e per alcuni reati-fine. La Corte ha osservato che, in questa fase, erano ormai irrilevanti le censure rivolte alla originaria gravità indiziaria e ai fatti già valutabili in sede di riesame; che il tempo trascorso dall'applicazione della misura non incide di per sé sulle esigenze cautelari; che la dedotta interruzione della condotta delittuosa e la supposta redenzione personale non costituivano elementi sopravvenuti; che la distanza del luogo dei domiciliari non escludeva il pericolo di reiterazione, essendo il luogo individuato inserito nel medesimo contesto territoriale di operatività del sodalizio; che l'indispensabilità della presenza dell'imputato per la famiglia era stata allegata in modo generico e comunque smentita dai dati acquisiti sul nucleo familiare. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell'imputato, devono essere effettuate le comunicazioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare avverso il rigetto di una richiesta di modifica o revoca della misura, non possono essere riproposte questioni già definite in sede di riesame, se non in presenza di elementi sopravvenuti realmente idonei a incidere sulle esigenze cautelari o sulla adeguatezza della misura.
  • Il decorso del tempo dall'applicazione della misura non elide di per sé l'attualità delle esigenze cautelari, specie quando il pericolo perseguito è quello di reiterazione criminosa e non quello di inquinamento probatorio.
  • La sopravvenuta definizione del giudizio di primo grado con condanna rende irrilevanti le censure sulla gravità indiziaria già scrutinata nel merito, quando l'oggetto dell'impugnazione riguarda solo il mantenimento della misura cautelare.
  • La deduzione di esigenze familiari o lavorative può incidere sul giudizio di proporzionalità della misura solo se supportata da allegazioni concrete e riscontri obiettivi; affermazioni generiche sull'indispensabilità dell'indagato non sono sufficienti.
  • La possibilità di applicare una misura meno afflittiva deve essere sorretta da specifiche ragioni capaci di superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere nei casi in cui essa operi.
  • In sede di controllo cautelare, il giudice può valorizzare la collocazione territoriale del luogo dei domiciliari rispetto al contesto criminale di riferimento per valutare il rischio di reiterazione delittuosa.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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