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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-349/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019. — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) contro Mbutuku Kanyeba e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Vredegerecht te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di trasporto di un’impresa ferroviaria – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Clausola penale – Poteri del giudice nazionale. — Cause riunite C-349/18 – C-351/18

Giurisprudenza europea62018CJ0349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il rapporto tra impresa ferroviaria e passeggero nasce anche se quest’ultimo sale a bordo senza biglietto: in tal caso, per il regolamento n. 1371/2007, sussiste comunque un contratto di trasporto. Ha inoltre ribadito la linea rigorosa della direttiva 93/13 sui rimedi contro le clausole abusive: il giudice non può “correggere” la clausola penale riducendola o sostituendola, salvo l’eccezione limitata in cui la soppressione della clausola farebbe cadere l’intero contratto con effetti molto pregiudizievoli per il consumatore. Le eventuali questioni di responsabilità extracontrattuale restano invece rimesse al diritto nazionale.

Trasporto ferroviario: il passeggero che sale a bordo senza biglietto conclude comunque un contratto di trasporto; clausola penale abusiva e limiti dei poteri del giudice nazionale

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sostanza: 1) se, ai fini del regolamento n. 1371/2007, esista un contratto di trasporto anche quando il passeggero sale su un treno liberamente accessibile senza aver acquistato il biglietto; 2) se la disciplina delle clausole abusive si applichi anche in tale ipotesi; 3) se, una volta accertato il carattere abusivo di una clausola penale, il giudice nazionale possa ridurne l’importo o sostituirla con una norma suppletiva; 4) in quali condizioni ciò sia eventualmente possibile; 5) se possano applicarsi anche le regole nazionali sulla responsabilità extracontrattuale.

Principio di diritto

Ai fini del regolamento n. 1371/2007, il passeggero che accede a un treno liberamente accessibile per effettuare un viaggio senza aver acquistato il biglietto è parte di un "contratto di trasporto"; il biglietto è solo lo strumento che ne attesta l’esistenza e il contenuto. Quanto alla direttiva 93/13, l’articolo 6, paragrafo 1, osta, in linea di principio, a che il giudice nazionale riduca una clausola penale abusiva o la sostituisca con una disposizione suppletiva di diritto interno, salvo il caso eccezionale in cui la soppressione della clausola comporti la nullità dell’intero contratto e ciò esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1371/2007
  • Articolo 3, punto 8, regolamento (CE) n. 1371/2007
  • Articolo 4 regolamento (CE) n. 1371/2007
  • Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, regolamento (CE) n. 1371/2007
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • COTIF (convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia)
  • Appendice A della COTIF, articoli 6, 7, 8 e 9
  • Considerando 1, 2, 3 e 13 della direttiva 93/13/CEE

Trasporto ferroviario senza biglietto e clausole abusive

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del vredegerecht te Antwerpen (Giudice di pace di Anversa) in tre controversie tra la SNCB/NMBS e alcuni passeggeri sanzionati con supplementi tariffari per aver viaggiato senza titolo di trasporto. La Corte è chiamata a interpretare il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari e la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

Fatti e procedimento principale

I convenuti nei procedimenti principali erano stati controllati più volte a bordo di treni della SNCB senza biglietto. La società ferroviaria aveva proposto la regolarizzazione mediante pagamento immediato del prezzo del viaggio più un supplemento, oppure, entro un certo termine, di importi forfettari; non avendo pagato, i passeggeri erano stati citati in giudizio per ottenere somme più elevate, secondo le condizioni generali di trasporto della SNCB.

Il giudice del rinvio evidenziava che, nel diritto belga, le condizioni generali di trasporto potevano essere qualificate come clausole contrattuali oppure come regole di natura regolamentare, e chiedeva in sostanza se, in assenza di biglietto, esistesse comunque un contratto di trasporto ai sensi del diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, punto 8, del regolamento n. 1371/2007, che definisce il "contratto di trasporto" come un contratto, oneroso o gratuito, concluso tra un’impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto.

Sul versante consumeristico, sono centrali:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che esclude dall’ambito della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
  • l’articolo 3, che definisce la nozione di clausola abusiva;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che stabilisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla necessità di mezzi efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.

Sono inoltre ricordati l’allegato I del regolamento n. 1371/2007 e le pertinenti disposizioni della COTIF, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell’appendice A, che disciplinano il contratto di trasporto, il titolo di trasporto, il pagamento anticipato del prezzo e l’obbligo del viaggiatore di essere munito di titolo valido sin dall’inizio del viaggio.

Prima questione: esistenza del contratto di trasporto senza biglietto

La Corte riformula la prima questione, osservando che il problema non è l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1371/2007 in sé, ma la nozione di "contratto di trasporto" di cui all’articolo 3, punto 8.

Secondo la Corte, il contratto si conclude quando:

  • l’impresa ferroviaria lascia libero accesso al treno;
  • il passeggero sale a bordo per effettuare il viaggio.

Il biglietto non è l’elemento costitutivo del contratto, ma solo lo strumento che ne attesta l’esistenza e il contenuto. Ciò è confermato dal contesto normativo: la COTIF prevede espressamente che l’assenza del titolo di trasporto non pregiudica l’esistenza o la validità del contratto, e il regolamento n. 1371/2007 considera le condizioni generali di trasporto parte integrante del contratto stesso dal momento della conclusione.

La Corte valorizza anche la finalità del regolamento: tutela dei passeggeri ferroviari, riconoscimento del passeggero come parte debole del rapporto e livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti. Escludere il passeggero senza biglietto dal rapporto contrattuale priverebbe ingiustificatamente tale soggetto dei diritti derivanti dal regolamento.

Seconda questione: assorbita

Poiché la risposta alla prima questione è positiva, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione, relativa all’estensione della tutela contro le clausole abusive al viaggiatore senza biglietto.

Terza, quarta e quinta questione: clausola penale abusiva e limiti di intervento del giudice

La Corte esamina congiuntamente la terza e la quinta questione, e per effetto della risposta data anche la quarta resta assorbita.

In via preliminare, ricorda che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dal suo ambito le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative; tale esclusione si interpreta restrittivamente e presuppone due condizioni:

  • la clausola deve riprodurre una disposizione normativa;
  • la disposizione deve essere imperativa.

Se la clausola non rientra in tale esclusione, l’articolo 6, paragrafo 1, impone che la clausola abusiva non vincoli il consumatore. La Corte ribadisce la giurisprudenza costante secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare la clausola abusiva, non può integrarla o riscriverla, e non può ridurre discrezionalmente l’importo di una clausola penale abusiva.

È ammessa solo un’eccezione stretta: il giudice può sostituire la clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva quando, senza tale sostituzione, l’intero contratto dovrebbe essere annullato e il consumatore subirebbe conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

Nel caso di specie, la Corte osserva che non risulta che l’eliminazione della clausola penale comporterebbe la caduta dell’intero contratto; pertanto, in linea di principio, non è consentita né la riduzione della penale né la sostituzione con una norma suppletiva.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale, la Corte rileva che la direttiva 93/13 non disciplina tale profilo. La questione se il diritto nazionale consenta di applicare, accanto al regime delle clausole abusive, regole di responsabilità extracontrattuale resta quindi fuori dall’ambito della direttiva e deve essere risolta dal giudice nazionale secondo il diritto interno.

Dispositivo

La Corte afferma che:

  • la salita a bordo di un treno liberamente accessibile senza aver acquistato un biglietto rientra nella nozione di "contratto di trasporto" ai sensi del regolamento n. 1371/2007;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta, in linea di principio, alla riduzione giudiziale di una clausola penale abusiva e alla sua sostituzione con una norma nazionale suppletiva, salvo il caso eccezionale in cui la soppressione della clausola comporti l’annullamento dell’intero contratto e ciò pregiudichi gravemente il consumatore.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del settore trasporti, la sentenza conferma che il rapporto contrattuale può sorgere anche in assenza di biglietto, con conseguente applicabilità delle regole del regolamento n. 1371/2007 e delle condizioni generali di trasporto.

Per i professionisti che si occupano di tutela consumeristica, la decisione ribadisce che il giudice non può "correggere" una clausola abusiva per renderla più equa, ma deve eliminarla, salvo l’eccezione funzionale a evitare un pregiudizio maggiore per il consumatore.

Come è indicizzato

Materietrasporto ferroviariodiritto dei consumatoriclausole abusivecontratto di trasportopoteri del giudice nazionale

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