Cassazione Civile, Sentenza n. 19596/2020 del 18/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli opponenti avevano proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo e hanno formulato domanda riconvenzionale per interessi usurari. Il Tribunale di Treviso aveva dichiarato improcedibili l'opposizione e le domande riconvenzionali per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ritenendo che l'onere di promuovere la mediazione gravasse sull'opponente; conseguentemente il decreto ingiuntivo era stato ritenuto passato in giudicato. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire quale parte sia tenuta a promuovere la procedura di mediazione nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito: hanno dichiarato l'improcedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale per mancato esperimento della mediazione, ma hanno stabilito che, essendo l'onere di promuovere la mediazione a carico della parte opposta (il creditore opposto), la mancata attivazione da parte di quest'ultima comporta la revoca del decreto ingiuntivo e non la sua irrevocabilità. Pertanto il decreto ingiuntivo è stato revocato.
Norme richiamate
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1-bis
chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
L'obbligo di esperire la mediazione grava su chi "intende esercitare in giudizio un'azione": nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo tale figura corrisponde al creditore opposto (attore in senso sostanziale), quindi l'onere è a carico di quest'ultimo
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 4, lett. a)
i commi 1-bis e 2 non si applicano "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"
La mediazione obbligatoria non si applica nella fase iniziale del procedimento monitorio fino alla decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione; una volta decise tali istanze e instaurata l'opposizione, la mediazione diventa obbligatoria secondo le regole ordinarie
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 4, comma 2
l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa
L'istanza di mediazione richiede che chi la promuove indichi oggetto e ragioni della pretesa, funzione coerente con l'iniziativa tipica dell'attore; ciò rafforza l'interpretazione secondo cui il promotore debba essere il creditore (opposto)
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6
dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione come farebbe una domanda giudiziale; è più logico che questo effetto favorevole sia prodotto dall'iniziativa del creditore (attore sostanziale) e non dal debitore/opponente
Codice di procedura civile, art. 648
norma modificata che consente la concessione in prima udienza e limitatamente alle somme non contestate
Le modifiche legislative hanno accelerato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, giustificando una disciplina differenziata della mediazione nel procedimento monitorio
Codice di procedura civile, art. 647
effetto di passaggio in giudicato del decreto d'ingiunzione in caso di mancata opposizione
Indica che il decreto può divenire esecutivo/definitivo per mancata opposizione, ma non è assimilabile all'effetto derivante dall'inerzia dell'opponente rispetto all'avvio della mediazione dopo che l'opposizione è stata instaurata
Codice civile, artt. 2943 e 2945
La disciplina della prescrizione e degli effetti interruttivi viene richiamata per spiegare l'importanza dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda di mediazione (art. 5, comma 6 d.lgs. n. 28/2010)
Sentenza Corte costituzionale n. 98/2014
La giurisprudenza costituzionale richiede che i meccanismi di giurisdizione condizionata rispettino i limiti costituzionali; interpretare l'onere a carico dell'opponente avrebbe effetti di decadenza incompatibili con il diritto di azione, favorendo l'interpretazione che tutela maggiormente il diritto di difesa
Massime di principio
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione e instaurato il giudizio di opposizione, grava sul creditore opposto (attore in senso sostanziale)
- Se la parte tenuta ad attivare la mediazione (il creditore opposto) non lo fa e il giudice dichiara l'improcedibilità, la conseguenza è la revoca del decreto ingiuntivo e non la sua irrevocabilità
- La mediazione non si applica nella fase iniziale del procedimento per ingiunzione fino alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione; quindi le parti devono vigilare sui tempi processuali per capire quando scatta l'obbligo
- Chi è opponente (debitore) non è tenuto a promuovere la mediazione dopo aver instaurato l'opposizione; tuttavia l'opponente deve comunque monitorare l'attività della controparte e segnalare al giudice l'eventuale mancato avvio della procedura
- Per il creditore opposto è prudente attivare tempestivamente la mediazione, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, per evitare il rischio di revoca del decreto ingiuntivo
- L'avvio della mediazione produce effetti sulla prescrizione dalla comunicazione alle altre parti: chi ha interesse a interrompere la prescrizione (di norma il creditore) dovrebbe considerare l'avvio della mediazione come strumento utile e tempestivo
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