Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32558/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata era frutto dell'accordo tra le parti e che il motivo non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448 c.p.p. per l'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena.

La decisione

La Corte ha trattato il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile, poiché proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcuno dei motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il risultato dell'accordo tra imputato e pubblico ministero.

  • art. 448 c.p.p.

    L'impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammessa soltanto per i motivi previsti dalla disposizione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione senza formalità partecipative dei ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    pagamento delle spese processuali; versamento della somma alla cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e, quando sussiste colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    modificato dalla legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile quando deduce motivi diversi da quelli tassativamente consentiti dall'art. 448 c.p.p.
  • La censura relativa alla carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, se proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. senza rientrare nei motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p., non consente l'esame nel merito del ricorso.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è manifestamente destinato all'inammissibilità per estraneità ai motivi consentiti, la Corte può procedere nelle forme de plano previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.