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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1564

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 della Commissione, del 24 luglio 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e determinati prodotti esportati dall'Unione negli Stati Uniti d'America e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 e (UE) 2025/778

Normativa europea32025R1564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua misure di riequilibrio dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014 in risposta a una serie di misure tariffarie e di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti su acciaio, alluminio, settore automobilistico, lattine e tariffe reciproche. La Commissione riconduce tali misure statunitensi alla categoria delle misure di salvaguardia e ritiene sussistente il diritto dell’Unione a sospendere obblighi GATT 1994 sostanzialmente equivalenti. Le contromisure consistono in dazi supplementari su importazioni di prodotti statunitensi e, per alcune categorie, in un divieto di esportazione dall’Unione verso gli Stati Uniti. Il regolamento consolida in un unico testo misure già adottate in precedenza e abroga i regolamenti di esecuzione anteriori.

Misure di riequilibrio commerciale dell’Unione contro determinati prodotti originari degli Stati Uniti e contro specifici prodotti esportati dall’Unione verso gli Stati Uniti, in risposta a misure di salvaguardia statunitensi, con abrogazione e consolidamento di precedenti regolamenti di esecuzione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, in tutta l’Unione e con efficacia diretta, alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti indicati negli allegati I-XIII e alle esportazioni dall’Unione verso gli Stati Uniti dei prodotti indicati nell’allegato XIV. Le misure operano in relazione a specifiche categorie merceologiche identificate tramite codici NC 2025/TARIC e decorrono in date diverse a seconda dell’allegato; sono previste sospensioni totali per alcuni prodotti soggetti al regolamento (CE) n. 150/2003 e per alcuni prodotti elencati negli allegati VII, X e XIII quando ricorrano le condizioni ivi richiamate. È inoltre prevista una deroga per esportazioni destinate esclusivamente a usi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgenti di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, nonché in risposta a catastrofi naturali.

Misure di riequilibrio commerciali contro prodotti statunitensi e restrizioni all’export UE

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 24 luglio 2025, risponde all’inasprimento delle misure tariffarie statunitensi su acciaio, alluminio, automotive, lattine e su una vasta gamma di altri prodotti colpiti dalle cosiddette tariffe reciproche. Nei considerando la Commissione afferma che tali misure, pur fondate sul diritto interno statunitense, costituiscono sostanzialmente misure di salvaguardia e hanno effetti economici negativi rilevanti per l’industria dell’Unione.

L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 654/2014 e mira a ristabilire un equilibrio commerciale mediante la sospensione di concessioni tariffarie e, per alcune categorie, mediante un divieto di esportazione verso gli Stati Uniti. Le misure sono calibrate in modo differenziato per settori e tempistiche, con alcune sospensioni totali per prodotti sensibili o già esentati dal tariffario comune.

Base giuridica e contesto OMC

La Commissione richiama l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia e osserva che l’Unione non ha ottenuto una soluzione soddisfacente nelle consultazioni con gli Stati Uniti. In particolare, rileva che le misure statunitensi non sarebbero conformi ai requisiti OMC, anche perché non sarebbe stato accertato un incremento delle importazioni tale da causare o minacciare un grave pregiudizio all’industria nazionale. Da ciò discende il diritto dell’Unione di sospendere obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994.

Viene inoltre sottolineato che l’Unione ha già notificato al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC le proprie intenzioni di riequilibrio in più fasi: nel 2018 e nel 2020 per le misure su acciaio e alluminio, il 15 aprile 2025 per le misure estese e quelle del 2025, e il 27 maggio 2025 per le misure relative ad automotive, lattine e tariffe reciproche. Il presente regolamento integra quella notifica del 27 maggio 2025 precisandone l’ambito esatto.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti indicati negli allegati I-XIII e alle esportazioni dall’Unione verso gli Stati Uniti dei prodotti indicati nell’allegato XIV. I prodotti sono individuati tramite codici NC 2025 e, in alcuni casi, TARIC. La disciplina copre quindi sia flussi in entrata nell’Unione sia flussi in uscita dall’Unione, con effetti diretti per importatori, esportatori e operatori doganali.

Dazi supplementari sulle importazioni

L’articolo 2 introduce una serie di dazi supplementari ad valorem sulle importazioni in Unione di merci statunitensi. Le aliquote e le date di applicazione variano per allegato:

  • allegati I-IV: dal 7 agosto 2025;
  • allegato V: dal 1° dicembre 2025;
  • allegati VI-XI: dal 7 settembre 2025;
  • allegati XII-XIII: dal 7 febbraio 2026.

Le aliquote previste sono differenziate in funzione della categoria merceologica e oscillano tra 0 % e 30 %. In alcuni casi il regolamento stabilisce aliquote intermedie, come 4,4 %, 7 %, 7,5 %, 10 %, 14,2 %, 15 % e 20 %. Gli elenchi di prodotti sono molto ampi e coprono, tra gli altri, prodotti agricoli, alimentari, chimici, plastici, gomma, metalli, macchinari, apparecchiature elettriche, autoveicoli, biciclette, imbarcazioni, articoli di consumo, beni di lusso e apparecchi di misurazione.

Sospensioni e esenzioni tariffarie

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede due ipotesi di sospensione totale dei dazi istituiti dal regolamento:

  • quando i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tali prodotti sono già sospesi integralmente ai sensi del regolamento (UE) n. 150/2003;
  • per i prodotti elencati negli allegati VII, X o XIII, quando le condizioni del regolamento (UE) n. 150/2003 risultano soddisfatte mutatis mutandis.

Il considerando 29 spiega che questa scelta mira a non incidere sull’approvvigionamento delle forze militari degli Stati membri e dell’Unione.

Divieto di esportazione dall’Unione verso gli Stati Uniti

L’articolo 3 prevede, dal 7 settembre 2025, il divieto di esportazione diretta o indiretta verso gli Stati Uniti dei prodotti originari dell’Unione elencati nell’allegato XIV. L’elenco è molto ristretto e comprende i codici 7204 e 7602.

Il divieto non si applica alle merci destinate esclusivamente:

  • a usi umanitari;
  • a emergenze sanitarie;
  • alla prevenzione o mitigazione urgente di eventi potenzialmente gravi per salute, sicurezza o ambiente;
  • alla risposta a catastrofi naturali.

Per beneficiare dell’esenzione, l’esportatore deve dichiarare nella dichiarazione doganale il ricorrere dell’eccezione e notificare l’uso dell’esenzione all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito.

Logica di proporzionalità e selezione delle contromisure

La Commissione afferma di aver selezionato le misure in base a criteri oggettivi di proporzionalità, capacità di sostegno alle industrie dell’Unione e minimizzazione degli effetti economici negativi. Le contromisure devono rispecchiare, senza superarlo, l’importo teorico dei dazi statunitensi applicati alle esportazioni dell’Unione.

Nel motivare la selezione dei prodotti, la Commissione rileva che le misure sulle importazioni riguardano beni di cui l’Unione non dipende in modo sostanziale per l’approvvigionamento, mentre le restrizioni all’esportazione colpiscono beni per i quali gli esportatori dell’Unione non dipendono in modo sostanziale dal mercato statunitense.

Consolidamento normativo e abrogazioni

Il regolamento consolida in un unico testo misure già adottate con i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, 2018/886, 2020/502 e 2025/778. Tali atti sono espressamente abrogati dall’articolo 4, ma il considerando 31 chiarisce che la sostanza delle misure precedenti resta invariata e continua a produrre effetti, salvo gli adeguamenti introdotti dal nuovo regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3. La finalità è reagire a misure statunitensi ritenute incompatibili con l’OMC mediante misure di riequilibrio degli scambi proporzionate e sostanzialmente equivalenti.

Ricostruzione delle misure statunitensi rilevanti

Sono richiamate le misure statunitensi del 2018 e del 2020 su acciaio e alluminio, le modifiche del 10 febbraio 2025 che ripristinano e ampliano tali misure, le misure del 26 marzo 2025 sul settore automobilistico, quelle del 4 aprile 2025 sulle lattine e le tariffe reciproche introdotte dal 2 aprile 2025, poi modificate nel luglio 2025.

Qualificazione OMC e diritto di sospensione

La Commissione qualifica le misure statunitensi come misure di salvaguardia ai sensi dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. Poiché non è stata trovata una soluzione soddisfacente in consultazione e le misure statunitensi non risultano conformi all’accordo OMC, l’Unione ritiene di poter sospendere obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994.

Notifica all’OMC e decorrenza della sospensione

L’articolo 1 impone alla Commissione di notificare preventivamente per iscritto al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC, integrando la notifica del 27 maggio 2025, la sospensione degli obblighi GATT 1994 a decorrere dal 7 settembre 2025 con riferimento ai prodotti degli allegati da VI a XIII e all’allegato XIV.

Dazi supplementari sulle importazioni dall’Unione verso gli Stati Uniti

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede dazi supplementari ad valorem differenziati sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati negli allegati I-XIII: dal 7 agosto 2025 per gli allegati I-IV; dal 1° dicembre 2025 per l’allegato V; dal 7 settembre 2025 per gli allegati VI-XI; dal 7 febbraio 2026 per gli allegati XII-XIII. Le aliquote variano tra 0 %, 4,4 %, 7 %, 7,5 %, 10 %, 14,2 %, 15 %, 20 %, 25 % e 30 %, secondo i codici NC elencati in ciascun allegato.

Sospensioni totali dei dazi

L’articolo 2, paragrafo 2, sospende totalmente i dazi istituiti dal regolamento per i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono già sospesi integralmente ai sensi del regolamento (UE) n. 150/2003, nonché per i prodotti degli allegati VII, X e XIII quando siano soddisfatte mutatis mutandis le condizioni del medesimo regolamento.

Divieto di esportazione verso gli Stati Uniti

L’articolo 3 vieta, dal 7 settembre 2025, l’esportazione diretta o indiretta negli Stati Uniti dei prodotti originari dell’Unione elencati nell’allegato XIV. Il divieto non opera per merci destinate esclusivamente a usi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgenti di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente o risposta a catastrofi naturali; in tali casi l’esportatore deve dichiarare l’uso dell’esenzione nella dichiarazione doganale e informare l’autorità competente dello Stato membro di residenza o stabilimento.

Prodotti interessati e livelli tariffari per allegato

Gli allegati I-XIII contengono elenchi dettagliati di codici NC 2025 soggetti a specifici dazi supplementari. L’allegato XI riguarda aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2.000 kg, con esclusione di alcuni velivoli già impiegati da entità in paesi diversi dagli Stati Uniti per almeno tre anni; gli allegati XII e XIII entrano in applicazione dal 7 febbraio 2026 e includono aliquote fino al 30 %.

Clausola di esclusione per prodotti non colpiti dalle misure USA

Per alcuni codici inseriti negli allegati III, IV, VII, IX, XII e altrove è previsto un dazio dello 0 % quando gli Stati Uniti non applicano attualmente le loro misure di salvaguardia a tali prodotti. La struttura degli allegati riflette quindi un allineamento selettivo alle misure effettivamente in vigore negli Stati Uniti.

Abrogazione e consolidamento

L’articolo 4 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 e (UE) 2025/778. Il considerando 31 spiega che le misure precedenti restano sostanzialmente confermate ma vengono consolidate in un unico regolamento per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalicommercio internazionalemisure di salvaguardiamisure di riequilibrio

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