Cassazione Penale, Sentenza n. 50812/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame del 9/5/2023 contestando principalmente vizi di motivazione e violazioni procedurali: 1) mancata dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in relazione alla presunta mancata trasmissione di un supporto informatico contenente immagini ritenute rilevanti (art. 309 c.p.p. richiamato dalla ricorrente); 2) omessa o incompleta valutazione dei mezzi di prova e delle memorie difensive, con travisamento delle dichiarazioni delle persone offese e mancata disamina delle anomalie e contraddizioni nelle loro denunce; 3) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Granata Ciro in relazione ai fatti di estorsione e di lesioni (contrasto con documentazione sanitaria); 4) censure sulla persistenza dell'efficacia della misura cautelare per taluni capi non interessati da successiva decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi di Mazzola Lucianna, Nitrone Carmela e Nitrone Raffaele, perché nel frattempo la misura cautelare è stata dichiarata inefficace a loro favore (assoluzione) e non è stata proposta specifica deduzione di interesse a fini risarcitori. Quanto a Nitrone Salvatore e Nitrone Pietropaolo, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa delle misure cautelari relativamente ai capi e alle misure indicate, disponendo la scarcerazione se non detenuti per altra causa, in considerazione della sopravvenuta valutazione che ha eliminato aggravanti rilevanti ai fini dell'applicabilità delle misure (elemento nuovo decisivo e contrazione delle circostanze aggravanti che incidono sullo status libertatis). La Corte ha altresì precisato che l'inammissibilità per carenza d'interesse non comporta condanna alle spese né versamento alla Cassa per le ammende. Infine, è stata disposta la comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
la ricorrente deduce violazione per mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare in relazione alla mancata trasmissione di materiale probatorio informatico; la Corte valuta il profilo ma conclude l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse quando la misura è stata poi dichiarata inefficace
art. 300 c.p.p.
richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inefficacia della misura cautelare a favore dell'imputato
art. 568 c.p.p.
stabilisce il principio che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse; la Corte lo applica per dichiarare sopravvenuta carenza d'interesse
art. 314 c.p.p.
richiamato in tema di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in relazione alle formule assolutive "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto"
art. 278 c.p.p.
applicato per escludere, ai fini delle misure cautelari, il conteggio di talune aggravanti comuni e della recidiva quando incidono sull'entità della pena ma sono configurate come circostanze comuni non valutabili ai fini della misura
art. 280 c.p.p.
richiamato nella parte in cui la natura del delitto (pena massima non superiore a tre anni) incide sulla decisione cautelare e sulla revoca/annullamento senza rinvio
art. 585 c.p.
norme sulle circostanze aggravanti per il reato di lesioni personali; la Corte valuta la natura di tali aggravanti (se comuni) ai fini dell'applicazione delle misure
art. 576 c.p.
circostanze aggravanti per atti persecutori e reati collegati; la loro esclusione o sopravvenuta inattualità ha inciso sulla decisione cautelare
art. 626 c.p.p.
disposta la comunicazione immediata del dispositivo della sentenza al Procuratore Generale per i provvedimenti conseguenti
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione o inefficacia della misura cautelare determina la perdita di interesse all'impugnazione: il ricorso per cassazione diventa inammissibile per carenza d'interesse salvo che il ricorrente abbia specificamente dedotto un interesse concreto e attuale, ad esempio per la futura richiesta di equa riparazione.
- Una sentenza di assoluzione con formule pienamente liberatorie ("perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto") integra il presupposto per il diritto alla riparazione ex art.314 c.p.p.; tuttavia, per mantenere l'impugnazione relativa a misure poi revocate, la difesa deve dedurre espressamente e motivatamente l'interesse a perseguire il provvedimento favorevole ai fini risarcitori.
- Quando in sede di merito sopravvengono elementi 'nuovi' che incidono sull'esistenza o sulla gravità degli indizi e sulle aggravanti rilevanti per l'applicazione della misura, la Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza cautelare, se la novità altera decisivamente lo status libertatis.
- Le circostanze aggravanti di natura comune (che aumentano la pena ma non oltre un terzo o equivalenti) e la recidiva possono essere escluse ai fini dell'applicazione delle misure cautelari (art.278 c.p.p.), riducendo la base per la misura o portando alla sua revoca.
- Le censure motivate su travisamento della prova e credibilità delle vittime richiedono che la difesa abbia prodotto e fatto valere elementi specifici e circostanziati; la mera affermazione generica di contraddizioni può non essere sufficiente se, nel frattempo, la situazione processuale è mutata (assoluzioni, revoche).
- Per questioni relative a materiale probatorio non trasmesso (es. supporti informatici), è necessario evidenziare tempestivamente l'elemento mancante e dimostrare la rilevanza concreta ai fini della decisione cautelare; l'assenza di tale deduzione specifica può indebolire il rilievo della violazione procedurale.
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