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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. I18627625 assunto dal Questore di Gorizia in data 19.9.2025.

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Gorizia sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per i reati di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. e violenza privata ex art. 610 c.p. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 8 CEDU e alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe applicato un automatismo fondato sulla condanna senza verificare in concreto la sua pericolosità sociale. In subordine ha chiesto il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU. Con un secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per omissione di fatti determinanti e ingiustizia manifesta, lamentando la mancata considerazione dell’accordo raggiunto con la vittima, delle scuse, del risarcimento del danno, delle attenuanti generiche, dell’attenuante del danno risarcito, della sospensione condizionale della pena e della propria successiva condotta rispettosa delle regole.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la violenza sessuale rientri tra i reati ostativi previsti dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, anche perché riconducibile ai reati per i quali l’art. 380, comma 2, c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Per tali reati la condanna preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di un’autonoma verifica concreta della pericolosità sociale, trattandosi di una valutazione effettuata a monte dal legislatore. Il Collegio ha escluso l’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita a fattispecie di minore entità, quali il piccolo spaccio e la vendita di merci contraffatte, non assimilabili alla violenza sessuale. Ha precisato che l’eccezione all’automatismo può operare in presenza dei legami familiari qualificati previsti dall’art. 29 d.lgs. 286/1998, non allegati nel caso concreto. Ha inoltre escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo ragionevole e proporzionata la disciplina relativa a reati di particolare gravità e allarme sociale. Quanto al secondo motivo, ha affermato che attenuanti, risarcimento del danno e sospensione condizionale della pena non eliminano la rilevanza del reato ostativo né fanno venir meno l’automatica valutazione legislativa di pericolosità. Il provvedimento questorile è stato ritenuto adeguatamente motivato, coerente e fondato sul prevalente interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (...) ovvero per i reati inerenti (...) la libertà sessuale.

    Le condanne per i reati ostativi, inclusa la violenza sessuale, precludono il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di una concreta verifica della pericolosità sociale, salvo la rilevanza dei legami familiari qualificati previsti dall’art. 29 d.lgs. 286/1998.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (...) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (...).

    Il venir meno dei requisiti ostativi richiesti per il soggiorno impone il rifiuto del rinnovo del titolo.

  • art. 380, comma 2, lett. d-bis), c.p.p.

    La violenza sessuale considerata nel giudizio rientra tra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, rafforzandone la qualificazione come reato ostativo ai fini dell’immigrazione.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    I legami familiari rilevanti per derogare all’automatismo ostativo sono quelli qualificati tassativamente individuati dalla disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il procedimento ha incluso la comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione della memoria presentata dall’interessato; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’Amministrazione sulle ragioni per cui le osservazioni non mutavano l’esito.

  • art. 8 CEDU

    Nel caso esaminato non imponeva una diversa valutazione, non essendo stati allegati legami familiari qualificati idonei a fondare un bilanciamento individualizzato.

  • art. 3 Cost.

    Non è stato ravvisato un contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità, poiché l’automatismo riguarda reati di particolare gravità e allarme sociale.

  • art. 117 Cost.

    Non è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione prospettata in relazione all’art. 8 CEDU.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata inizialmente respinta per assenza di fumus e successivamente rinunciata dal ricorrente.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva o pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un reato rientrante tra quelli ostativi previsti dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di un’autonoma verifica in concreto della pericolosità sociale, quando si tratti di reati di particolare gravità e allarme sociale.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha escluso l’automatismo per specifiche fattispecie di minore entità, non è estensibile a condanne per violenza sessuale o per altri reati gravi ricompresi nel regime ostativo.
  • L’automatismo ostativo può essere superato, con conseguente necessità di una valutazione comparativa tra sicurezza pubblica e posizione dello straniero, in presenza dei legami familiari qualificati previsti dall’art. 29 d.lgs. 286/1998; la mera durata della permanenza in Italia o l’assenza di ulteriori precedenti non sono sufficienti, in mancanza di tali legami.
  • Il riconoscimento di attenuanti, il risarcimento del danno e la sospensione condizionale della pena non eliminano la rilevanza della condanna per reato ostativo e non impediscono il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La disciplina che preclude il rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per violenza sessuale non è manifestamente irragionevole o sproporzionata, poiché si riferisce a condotte di particolare gravità e allarme sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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