Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16634/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202601191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all’avanzamento ad anzianità per l’aliquota del 31 dicembre 2024, inizialmente adottato il 27 ottobre 2025 e confermato, dopo riesame disposto in sede cautelare, con nota del 23 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento, sostenendo che fosse fondato sostanzialmente sulla sanzione disciplinare di corpo della consegna per tre giorni, irrogata il 25 giugno 2024 per fatti del febbraio 2024. Ha dedotto violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. ord. mil. ed eccesso di potere per travisamento, difetto d’istruttoria e lesione del diritto di difesa, lamentando che la sanzione non fosse automaticamente ostativa, che il procedimento disciplinare non avesse adeguatamente accertato i fatti né considerato le difese e che non fossero stati apprezzati i precedenti di carriera favorevoli. Ha inoltre contestato la sproporzione tra la sanzione e l’inidoneità, invocato la parità di trattamento rispetto a colleghi in situazioni asseritamente più gravi, censurato la motivazione come generica e stereotipata e dedotto la violazione dell’art. 1060 cod. ord. mil. per omessa considerazione della carriera. Dopo l’accoglimento della prima domanda cautelare e il riesame, ha impugnato con motivi aggiunti la nuova valutazione, sostenendo che riproducesse in sostanza quella precedente, eludesse l’ordinanza cautelare e continuasse ad attribuire effetto automatico alla sanzione. Ha anche contestato che il rendimento discontinuo e decrescente potesse costituire un elemento autonomo, assumendo che riflettesse la sanzione già valutata, e ha chiesto in subordine il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la sua proposizione, l’Amministrazione ha adottato un nuovo giudizio di inidoneità a seguito di rinnovata istruttoria e valutazione, rendendo sostanzialmente inutile l’annullamento dell’atto originario. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto che la seconda valutazione fosse adeguatamente motivata e fondata non soltanto sulla consegna di tre giorni, ma anche sul peggioramento delle note caratteristiche nel periodo scrutinato: da “eccellente” a “superiore alla media” e poi a “nella media”. Non sussisteva quindi un automatismo tra sanzione e inidoneità. Il giudice ha escluso che la Commissione avesse eluso l’ordinanza cautelare: il riesame richiesto riguardava la posizione complessiva del militare e consentiva di rivalutare l’intero fascicolo, anche valorizzando elementi non autonomamente considerati nella prima valutazione. Le contestazioni sulla legittimità del procedimento disciplinare non erano scrutinabili in questa causa, poiché la sanzione non era stata autonomamente impugnata e doveva essere considerata come dato acquisito; la consegna, anziché il richiamo o il rimprovero, era inoltre indicativa del disvalore attribuito ai fatti. Respinta anche la censura di disparità di trattamento, perché formulata genericamente senza individuare casi comparabili. Il TAR ha ritenuto che la Commissione avesse svolto una valutazione complessiva e prognostica della carriera, bilanciando elementi positivi e negativi nell’ambito della propria ampia discrezionalità tecnica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., risultando indubbio come l’intervenuta adozione, successivamente all’instaurazione del giudizio, di un nuovo giudizio di inidoneità, assunto in esito ad una rinnovata istruttoria e ad una ulteriore valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente, renda sostanzialmente inutile l’annullamento del provvedimento originariamente gravato.

    La sopravvenuta adozione, dopo l’instaurazione del giudizio, di un nuovo provvedimento adottato a seguito di rinnovata istruttoria e valutazione determina l’improcedibilità dell’impugnazione dell’atto originario quando il suo annullamento sia divenuto sostanzialmente inutile.

  • art. 1051 cod. ord. mil.

    Sono poi da escludere sia la violazione dell’art. 1051 cod. ord. mil. dal momento che non c’è stata alcuna esclusione automatica dalla procedura d’avanzamento, bensì l’adozione di un giudizio di inidoneità all’avanzamento sia la violazione del principio di parità di trattamento e ciò, in via assorbente, per l’estrema genericità della doglianza, non avendo il ricorrente individuato le presunte fattispecie simili in cui l’Amministrazione si sarebbe comportata diversamente.

    Non viola l’art. 1051 cod. ord. mil. la valutazione che non esclude automaticamente il militare dalla procedura, ma formula un giudizio individuale di inidoneità all’avanzamento.

  • art. 1052 cod. ord. mil.

    La disposizione è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la sentenza non ne espone né applica uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 1060 cod. ord. mil.

    La disposizione è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la sentenza non ne espone né applica uno specifico contenuto interpretativo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, dopo la proposizione del ricorso, di un nuovo provvedimento fondato su rinnovata istruttoria e valutazione rende improcedibile l’impugnazione dell’atto originario quando il suo annullamento non sia più utile.
  • Le valutazioni delle commissioni di avanzamento militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e richiedono un apprezzamento globale e indivisibile delle qualità e della carriera del militare. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione del giudice a quella amministrativa e resta limitato alla verifica di errori nell’acquisizione dei fatti, macroscopiche incoerenze o irragionevolezze e violazioni delle regole valutative.
  • Il giudizio di inidoneità all’avanzamento non è automaticamente precluso da una sanzione disciplinare di corpo: la Commissione può valutarla insieme agli altri elementi della carriera, comprese le note caratteristiche, purché svolga una valutazione complessiva e motivi il giudizio.
  • Nel giudizio contro il successivo giudizio di inidoneità all’avanzamento non possono essere rimesse in discussione le ragioni della sanzione disciplinare non autonomamente impugnata; essa è considerata come dato di fatto acquisito al processo.
  • L’ordinanza cautelare che dispone il riesame della posizione impone una nuova valutazione complessiva sulla base della documentazione relativa al militare, senza precludere all’Amministrazione di valorizzare elementi del fascicolo non autonomamente apprezzati nella prima valutazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.