Cassazione Penale, Sentenza n. 2164/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento del 10/07/2020 che, rideterminando la pena per i fatti dell'8-10/3/2017, ha confermato la condanna di Talbi per la compravendita di stupefacenti (kg 2,9 hashish e 0,4 g cocaina) e lo ha assolto dall'episodio del 4/3/2017 per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduceva vizio motivazionale lamentando che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente esaminato la sua versione (partecipazione limitata a questioni personali, separazione dall'attività di spaccio), che le intercettazioni sarebbero state male interpretate, che parte della sostanza era destinata ad uso personale (art. 73 co. 5 DPR 309/90), e contestava la valutazione della quantità, la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti e la mancata considerazione delle sue condizioni personali e professionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello non affetta da illogicità manifesta: le intercettazioni, le dichiarazioni dei coimputati e il sequestro corroborano il coinvolgimento del Talbi nell'episodio del 10/3/2017. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 73 co. 5 (acquisto per uso personale) alla luce della consistenza quantitativa e del quadro probatorio. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovata valutazione del fatto) e ha confermato la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti come giustificati.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1, 4 e 5
Art. 73 co.1 e 4 disciplinano reati relativi a traffico e compravendita di stupefacenti; co.5 si riferisce all'ipotesi meno grave per acquisto di modica quantità per uso personale. La Corte ha escluso l'applicabilità del comma 5 perché il quadro fattuale e la cospicua quantità sequestrata sono incompatibili con l'autoconsumo.
D.P.R. 309/1990, art. 74, commi 1,2,3
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il Tribunale aveva assolto Talbi da questa imputazione perché il fatto non sussisteva; la Corte d'Appello ha confermato o parzialmente riformato gli esiti del primo grado come da motivazione.
Codice penale, artt. 110 e 81, comma secondo
Art.110 (concorso di persone nel reato) e art.81 cpv (continuazione): utilizzati per inquadrare la responsabilità penale e la continuazione tra reati commessi nello stesso contesto; la motivazione ha tenuto conto del vincolo di continuazione tra le condotte.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica che la sentenza esponga ragioni giuridicamente significative e non presenti difetto, contraddittorietà o illogicità manifesta, senza poter rinnovare la valutazione del fatto.
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Regime di motivazione e limiti formali delle deduzioni in cassazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Consente le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; nel procedimento il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Legge 20/02/2006 n. 46
Modifica l'art. 606 c.p.p. e ha contribuito a delineare il limite tra sindacato di legittimità e valutazione di merito; richiamata dalla Corte per ribadire l'impossibilità di rinnovare la valutazione probatoria in Cassazione.
Codice penale, artt. 133 e 62-bis
Disciplina della determinazione della pena e delle circostanze personali e di recidiva; la Corte ha osservato che, pur dovendo tener conto delle condizioni personali, la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena in presenza di quantitativi rilevanti rientra nel suo apprezzamento.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità (Cassazione) è limitato a verificare la logicità e la congruenza della motivazione: non può rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove se non in presenza di illogicità manifesta.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni dei coimputati sono elementi valutati dal giudice di merito; la loro interpretazione può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione che le recepisce è macroscopicamente illogica o contraddittoria.
- Per sostenere l'applicabilità dell'art. 73 co.5 (acquisto per uso personale) è necessario dimostrare in modo concreto che la quantità e le circostanze rientrano nella nozione di modica quantità e nelle indicazioni legislative: affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione del quantitativo come 'cospicuo' giustifica, nella discrezionalità del giudice di merito, una pena base superiore al minimo e il diniego delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione risulti illogica o carente.
- Quando si impugna la motivazione in Cassazione occorre indicare precisamente quale passaggio è viziato e perché l'illogicità sarebbe manifesta; le obiezioni meramente alternative o discordanti con la valutazione di merito difficilmente ottengono accoglimento.
- Le condizioni personali e professionali rilevano nella determinazione della pena, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e può essere ritenuta non decisiva se prevalgono indici ostativi come la quantità e l'organizzazione del traffico.
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