Cassazione Penale, Ordinanza n. 41103/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto all'imputato e aveva confermato le statuizioni civili. Il difensore del ricorrente, con memoria, ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e per l'assegnazione a una Sezione ordinaria. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non indicano in modo specifico i vizi di legittimità dedotti, sono di non agevole comprensione, generiche e meramente confutative, non si confrontano con la decisione impugnata e ripropongono censure già esaminate e disattese dalla sentenza d'appello. È inoltre ritenuta corretta la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, poiché le statuizioni civili erano state confermate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non scusabile, tale condanna è dovuta. È stata ritenuta immune da censure anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello, in ragione della conferma delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 538 c.p.p.
La conferma delle statuizioni civili giustifica la condanna alla rifusione delle spese della parte civile.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio secondo cui la condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non individui specificamente i vizi di legittimità dedotti, sia formulato in modo generico o di difficile comprensione e non si misuri con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non sono ammissibili censure meramente confutative o riproduttive di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata conferma le statuizioni civili, è legittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di merito.
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