Cassazione Civile, Ordinanza n. 24174/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione della comunione ordinaria di un immobile, introdotto da una società creditrice di uno dei comproprietari nell'ambito di una procedura esecutiva. Il tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione e la vendita all'incanto del bene. In appello, alcuni comproprietari avevano dedotto la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, lamentando che tale vizio li avesse impediti dal formulare tempestivamente istanza di attribuzione dell'immobile ex art. 720 c.p.c. La corte territoriale aveva tuttavia ritenuto inammissibile la richiesta di attribuzione in grado d'appello, qualificandola come domanda nuova e, comunque, generica. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.p.c., sostenendo che l'istanza di attribuzione non è domanda nuova ma modalità di attuazione della divisione, e che poteva essere proposta per la prima volta in appello, soprattutto perché essi non erano stati regolarmente citati in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato il motivo relativo all'art. 720 c.p.c. Ha affermato che nel giudizio divisorio l'istanza di attribuzione dell'immobile indivisibile attiene alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce domanda nuova in senso proprio; pertanto può essere proposta anche per la prima volta in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la richiesta di attribuzione applicando i criteri dell'art. 720 c.p.c. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 720 c.p.c.
L'istanza di attribuzione dell'immobile indivisibile è una modalità di attuazione della divisione, non una domanda nuova in senso proprio, e può essere proposta anche in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di scioglimento della comunione, le scelte difensive dei condividenti non sono rigidamente vincolate dalle preclusioni tipiche del processo ordinario, perché possono dipendere dal progetto di divisione e dai comportamenti delle altre parti.
- L'istanza di attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.p.c. non ha natura di domanda autonoma, ma integra una mera modalità di attuazione della divisione; perciò può essere formulata anche in grado di appello.
- La vendita all'incanto rappresenta l'extrema ratio nel procedimento divisionale, da adottarsi solo se l'attribuzione non sia praticabile secondo i criteri legali.
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