Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento del Parere negativo da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse finanziarie avente ad oggetto il Calcolo TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell'art.1, comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234, notificato tramite PEC il 16/01/2024.

Giustizia amministrativa202400453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo sul riconoscimento, ai fini del TFS, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo ministeriale relativo all'inclusione integrale dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., sostenendo che la disciplina graduale prevista per il personale dei Vigili del Fuoco determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato, al quale gli scatti sarebbero stati riconosciuti integralmente sin dal 2018; sarebbe inoltre lesiva dell'adeguatezza della retribuzione differita e irragionevole rispetto alla finalità di armonizzazione normativa. È stata chiesta anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 98, l. n. 234/2021, nella parte in cui differisce sino al 2028 il riconoscimento integrale degli scatti, nonché la condanna dell'amministrazione alla rideterminazione del TFS. In corso di causa i ricorrenti hanno riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero e hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'INPS, quale ente competente alla liquidazione e corresponsione del TFS.

La decisione

Il Collegio ha respinto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, ritenendola preclusa dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi accolto l'eccezione preliminare del Ministero, rilevando che, nelle controversie concernenti la liquidazione e quantificazione del TFS, l'unico soggetto legittimato passivamente è l'ente previdenziale obbligato alla corresponsione della prestazione, oggi l'INPS - Gestione ex INPDAP. L'amministrazione di appartenenza è tenuta soltanto a trasmettere i dati necessari, ma non è titolare dell'obbligazione patrimoniale né esercita poteri decisori sulla liquidazione della buonuscita. Il rapporto sostanziale è bilaterale tra i ricorrenti e l'INPS e non presenta natura plurilaterale o inscindibile; pertanto non ricorrono i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c. e in virtù dell'art. 39 c.p.a. L'erronea individuazione del convenuto determina l'inammissibilità originaria del ricorso, impedendo l'esame delle censure costituzionali e di merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 98, l. n. 234/2021

    È la disposizione in base alla quale i ricorrenti chiedevano il riconoscimento graduale dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS; la questione di legittimità costituzionale non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Preclude la cancellazione della causa dal ruolo richiesta dai ricorrenti.

  • art. 49 c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio nei casi di rapporto giuridico plurilaterale e inscindibile, ma non è applicabile quando il ricorso sia originariamente diretto contro un soggetto estraneo al rapporto sostanziale.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 102 c.p.c., nei limiti del rinvio esterno.

  • art. 102 c.p.c.

    Disciplina il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguardi un rapporto plurisoggettivo unico o una prestazione inscindibile; non opera per un rapporto bilaterale tra beneficiari e ente previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per denunciare la disparità di trattamento tra personale dei Vigili del Fuoco e personale della Polizia di Stato; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'adeguatezza della retribuzione differita e del TFS; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla liquidazione, quantificazione o corresponsione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento della prestazione, mentre l'amministrazione di appartenenza, che si limita a trasmettere i dati necessari, non è passivamente legittimata.
  • L'erronea individuazione dell'amministrazione di appartenenza quale convenuta in una controversia sul TFS determina l'inammissibilità originaria della domanda per difetto di legittimazione passiva e non può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio quando il rapporto sostanziale sia bilaterale tra il beneficiario e l'ente previdenziale.
  • L'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 102 c.p.c. presuppone un rapporto plurisoggettivo unico o una prestazione inscindibile; non è applicabile per sostituire il soggetto erroneamente convenuto con l'unico soggetto effettivamente obbligato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.