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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24674/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia origina da un verbale ispettivo eseguito presso la sede di una cooperativa vitivinicola, nel quale fu rilevata un'eccedenza fisica di vino bianco a D.O.P. "Cerveteri 2010" non giustificata contabilmente. Sulla base di tale accertamento, l'ispettorato competente irrogò una sanzione amministrativa, poi opposta in giudizio dalla cooperativa e da un coobbligato. In appello la corte territoriale confermò il rigetto dell'opposizione della cooperativa, ritenendo che spettasse a quest'ultima produrre gli esiti dell'analisi del campione prelevato dal silos interessato per dimostrare che il prodotto fosse in realtà vino bianco da tavola 2010 e che l'indicazione sulla lavagnetta fosse un mero errore materiale. Con il ricorso per cassazione la cooperativa dedusse: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello avesse trascurato la ricostruzione delle giacenze fisiche e contabili e la documentazione peritale di parte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3, 22 e 23 L. n. 689/1981, assumendo che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova, addossando all'opponente la dimostrazione del fatto materiale costitutivo dell'illecito invece che alla P.A. che aveva irrogato la sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la regola della "doppia conforme", poiché la sentenza d'appello aveva confermato integralmente quella di primo grado e la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla P.A., quale attrice sostanziale, la prova dei fatti costitutivi dell'illecito; pertanto, il risultato delle analisi sui campioni prelevati dal silos, attinente all'elemento materiale della violazione, doveva essere allegato e provato dall'amministrazione, non dalla cooperativa opponente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è accolta per errata distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria grava sulla P.A., quale attrice sostanziale.

  • artt. 3, 22 e 23, L. n. 689/1981

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'onere probatorio e sulla struttura dell'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, opera in caso di doppia conforme nei giudizi di appello introdotti dopo la data rilevante indicata dalla Corte.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Non sono state depositate memorie dopo la proposta del relatore.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per la proposta di inammissibilità del primo motivo e di manifesta fondatezza del secondo.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Il principio di diritto viene enunciato per relationem alle precedenti massime richiamate dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistendo un rigetto integrale, la ricorrente non è tenuta all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione che ha irrogato la sanzione assume la posizione di attrice sostanziale e deve provare i fatti costitutivi dell'illecito contestato.
  • La prova del fatto materiale integrante la violazione non può essere addossata all'opponente solo perché questi contesti l'atto sanzionatorio; l'opponente deve provare solo i fatti impeditivi, estintivi o le specifiche circostanze negative da lui allegati.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla "doppia conforme" se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In tema di sanzioni amministrative, il giudice del merito deve ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio e può valutare i documenti già acquisiti o disporre d'ufficio i mezzi di prova necessari, senza che la mera inerzia processuale della P.A. determini automaticamente l'accoglimento dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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