Cassazione Penale, Sentenza n. 12403/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste relativa a reati fiscali ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, con tre censure principali: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione (si contestava che i dati probatori non provassero l'intento di evadere, dato il modesto volume d'affari e la possibilità di credito d'imposta, nonché l'attiva collaborazione con la Guardia di Finanza); 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. (si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità, considerando ridotto il danno e la collaborazione); 3) inosservanza/erronea applicazione degli artt. 132, 81 c.p. e 597 c.p.p. relativamente a modalità di determinazione della pena, alla cornice edittale applicabile e all'aumento per continuazione (si contestava l'uso della cornice più severa introdotta successivamente e la motivazione della Corte d'appello sull'aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto inammissibile il primo motivo e dichiarato infondato il secondo; ha invece accolto parzialmente il terzo motivo. In particolare: ha confermato che il dolo specifico ex art. 10 d.lgs. 74/2000 può essere desunto dalla prova della produzione di reddito e del volume d'affari e che la pluralità di documenti occultati incide sul piano sanzionatorio; ha escluso la particolare tenuità (art. 131-bis) alla luce della sistematicità dell'occultamento su più annualità; ha invece ritenuto errato l'aumento di pena per continuazione applicato dalla Corte d'appello, perché l'art. 10 è un reato unitario e non una fattispecie continuata: ha quindi annullato senza rinvio l'aumento per continuazione e ha rideterminato la pena finale in mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato prevede dolo specifico di evasione che può essere desunto dalla prova della produzione di reddito e del volume d'affari; l'occultamento di una o più scritture contabili integra il reato ed è unitario (la pluralità di documenti influisce solo sul piano sanzionatorio)
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando l'offesa appare non occasionale e vi è sistematicità dell'occultamento su più annualità; la pluralità e completezza dell'occultamento ostano al riconoscimento della tenuità
art. 81 cod. pen.
L'aumento per continuazione è applicabile solo se sono configurabili più reati distinti; non è applicabile quando la fattispecie è un reato unitario come l'art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 132 cod. pen.
Principi di determinazione della pena utilizzati per fissare la pena base; la Corte può indicare espressioni generiche di congruità se la pena resta nei pressi del minimo edittale
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione della pena che rilevano ai fini di valutare l'incidenza della pluralità di documenti occultati sul piano sanzionatorio
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
L'onere motivazionale del giudice sulla pena è assolto anche con espressioni come "pena congrua" quando la pena non si discosta dai minimi edittali
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle modalità di motivazione della Corte d'appello nella fissazione della pena e nell'assenza di specifica motivazione sullo scostamento dal minimo; la Cassazione ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione perché la pena era prossima al minimo
art. 6 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Disposizione che fissava la cornice edittale vigente al momento della cessazione della permanenza del reato; per reato permanente si applica la legge in vigore alla cessazione della permanenza
Legge n. 157 del 2019
Norma intervenuta successivamente che inaspriva il regime sanzionatorio; non applicabile se la condotta è reato permanente e la cessazione è anteriore all'entrata in vigore della legge
Massime di principio
- Per i reati di occultamento di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 il dolo specifico può essere desunto da elementi di fatto (fatture emesse, pagamenti ricevuti, sistematicità della dispersione dei documenti) anche in assenza di una dichiarazione esplicita dell'imputato
- L'art. 10 configura un reato unitario: la presenza di documenti occultati riferiti a più annualità aumenta la gravità della pena ma non costituisce necessariamente pluralità di reati per la continuazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è difficile da riconoscere quando l'occultamento sia sistematico e riguardi l'intero arco di documentazione relativo a più anni
- Per reati permanenti si applica la legge vigente alla cessazione della permanenza; non è dunque applicabile una successiva inasprimento se la permanenza è cessata prima
- L'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. va applicato solo se sono configurabili più reati distinti; se la fattispecie è unitaria, l'aumento è improprio e va eliminato
- Il giudice deve motivare la determinazione della pena; tuttavia, quando la pena è prossima al minimo edittale, formule generiche come "pena congrua" possono essere considerate sufficienti dalla giurisprudenza
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