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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12403/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste relativa a reati fiscali ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, con tre censure principali: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione (si contestava che i dati probatori non provassero l'intento di evadere, dato il modesto volume d'affari e la possibilità di credito d'imposta, nonché l'attiva collaborazione con la Guardia di Finanza); 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. (si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità, considerando ridotto il danno e la collaborazione); 3) inosservanza/erronea applicazione degli artt. 132, 81 c.p. e 597 c.p.p. relativamente a modalità di determinazione della pena, alla cornice edittale applicabile e all'aumento per continuazione (si contestava l'uso della cornice più severa introdotta successivamente e la motivazione della Corte d'appello sull'aumento per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto inammissibile il primo motivo e dichiarato infondato il secondo; ha invece accolto parzialmente il terzo motivo. In particolare: ha confermato che il dolo specifico ex art. 10 d.lgs. 74/2000 può essere desunto dalla prova della produzione di reddito e del volume d'affari e che la pluralità di documenti occultati incide sul piano sanzionatorio; ha escluso la particolare tenuità (art. 131-bis) alla luce della sistematicità dell'occultamento su più annualità; ha invece ritenuto errato l'aumento di pena per continuazione applicato dalla Corte d'appello, perché l'art. 10 è un reato unitario e non una fattispecie continuata: ha quindi annullato senza rinvio l'aumento per continuazione e ha rideterminato la pena finale in mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato prevede dolo specifico di evasione che può essere desunto dalla prova della produzione di reddito e del volume d'affari; l'occultamento di una o più scritture contabili integra il reato ed è unitario (la pluralità di documenti influisce solo sul piano sanzionatorio)

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconosciuta quando l'offesa appare non occasionale e vi è sistematicità dell'occultamento su più annualità; la pluralità e completezza dell'occultamento ostano al riconoscimento della tenuità

  • art. 81 cod. pen.

    L'aumento per continuazione è applicabile solo se sono configurabili più reati distinti; non è applicabile quando la fattispecie è un reato unitario come l'art. 10 d.lgs. 74/2000

  • art. 132 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena utilizzati per fissare la pena base; la Corte può indicare espressioni generiche di congruità se la pena resta nei pressi del minimo edittale

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena che rilevano ai fini di valutare l'incidenza della pluralità di documenti occultati sul piano sanzionatorio

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    L'onere motivazionale del giudice sulla pena è assolto anche con espressioni come "pena congrua" quando la pena non si discosta dai minimi edittali

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alle modalità di motivazione della Corte d'appello nella fissazione della pena e nell'assenza di specifica motivazione sullo scostamento dal minimo; la Cassazione ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione perché la pena era prossima al minimo

  • art. 6 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Disposizione che fissava la cornice edittale vigente al momento della cessazione della permanenza del reato; per reato permanente si applica la legge in vigore alla cessazione della permanenza

  • Legge n. 157 del 2019

    Norma intervenuta successivamente che inaspriva il regime sanzionatorio; non applicabile se la condotta è reato permanente e la cessazione è anteriore all'entrata in vigore della legge

Massime di principio

  • Per i reati di occultamento di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 il dolo specifico può essere desunto da elementi di fatto (fatture emesse, pagamenti ricevuti, sistematicità della dispersione dei documenti) anche in assenza di una dichiarazione esplicita dell'imputato
  • L'art. 10 configura un reato unitario: la presenza di documenti occultati riferiti a più annualità aumenta la gravità della pena ma non costituisce necessariamente pluralità di reati per la continuazione
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è difficile da riconoscere quando l'occultamento sia sistematico e riguardi l'intero arco di documentazione relativo a più anni
  • Per reati permanenti si applica la legge vigente alla cessazione della permanenza; non è dunque applicabile una successiva inasprimento se la permanenza è cessata prima
  • L'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. va applicato solo se sono configurabili più reati distinti; se la fattispecie è unitaria, l'aumento è improprio e va eliminato
  • Il giudice deve motivare la determinazione della pena; tuttavia, quando la pena è prossima al minimo edittale, formule generiche come "pena congrua" possono essere considerate sufficienti dalla giurisprudenza

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