Cassazione Civile, Ordinanza n. 10795/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un commercialista agiva per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla notifica di una cartella di pagamento e dalla successiva esecuzione esattoriale presso terzi, avviate nonostante l’annullamento parziale della sentenza penale che aveva disposto una provvisionale a suo carico. Sosteneva che la riscossione fosse illegittima, che la cartella e il pignoramento avessero leso la sua reputazione professionale e determinato la perdita di clienti, e chiedeva anche l’accertamento incidentale di condotte penalmente rilevanti e la cancellazione del ruolo. Le controparti eccepivano l’inammissibilità dell’azione risarcitoria perché non proposta nel processo esecutivo e comunque la sua infondatezza. In cassazione il ricorrente censurava: la ritenuta proponibilità della domanda autonoma; la mancata valorizzazione come confessione di alcune comunicazioni dell’agente della riscossione; l’insufficiente valutazione delle prove sul nesso causale tra pignoramento e perdita della clientela; l’omessa pronuncia sul danno non patrimoniale e sulle richieste di accertamento incidentale; infine la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze delle amministrazioni sulla presunta inammissibilità dell’azione, affermando che, nel caso concreto, la domanda risarcitoria poteva essere proposta in un giudizio autonomo perché il procedimento esecutivo era cessato quasi subito e ciò aveva impedito di esercitare rimedi endoesecutivi o di formulare la domanda nel processo esecutivo. Ha però respinto nel merito anche il ricorso del professionista: la Corte ha escluso che vi fosse una prova sufficiente del nesso causale tra la notifica del pignoramento e l’asserita perdita dei clienti, ha negato efficacia confessoria alle comunicazioni prodotte, ha ritenuto non dimostrato un danno non patrimoniale alla reputazione e ha giudicato infondate le censure sulle spese. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché le eccezioni di inammissibilità non erano fondate. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese, con compensazione di un terzo, e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
L’azione risarcitoria per danni da iniziativa esecutiva temeraria è ricondotta alla disciplina speciale della responsabilità processuale; in via generale va esercitata nel processo in cui la condotta si è manifestata, salvo che ciò sia impossibile di fatto o di diritto.
art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973
La disposizione non comporta un’inammissibilità definitiva della domanda risarcitoria; preclude la domanda solo nella pendenza della procedura esecutiva, mentre non la impedisce quando l’esecuzione sia cessata prima che la tutela endoesecutiva possa essere esercitata.
art. 2043 c.c.
La responsabilità da attività processuale è considerata species dell’illecito aquiliano, ma la disciplina speciale dell’art. 96 c.p.c. assorbe quella generale.
artt. 115-116 c.p.c.
La valutazione del contenuto documentale come non confessoria e la scelta di ritenere non decisive le prove offerte non integrano violazione di tali norme, se il giudice ha correttamente apprezzato il materiale probatorio.
artt. 2733-2735 c.c.
Una dichiarazione ha efficacia di confessione solo se contiene un riconoscimento univoco e incontrovertibile di fatti sfavorevoli; nel caso esaminato, la comunicazione dell’agente della riscossione non aveva tale contenuto.
art. 328 c.p.
Le ipotesi criminose richiamate a fini di danno non patrimoniale non sono risultate configurabili nel caso concreto.
art. 650 c.p.
Anche questa fattispecie penale è stata esclusa in astratto e in concreto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La pretesa motivazione apparente è stata esclusa, poiché la Corte di merito aveva comunque esaminato le questioni decisive e, in ogni caso, la Cassazione ha potuto integrare/correggere la motivazione.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e l’eventuale compensazione delle spese sono discrezionali e non richiedono una perfetta proporzione tra esito della domanda e riparto delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento dei danni derivanti da un’esecuzione forzata illegittima, in quanto responsabilità da attività processuale, deve di regola essere proposta nel processo in cui la condotta si è manifestata; tuttavia, può essere introdotta con azione autonoma quando il danno non era ancora attuale o prevedibile oppure quando sopravvengano preclusioni processuali che rendano impossibile la tutela endoesecutiva.
- Nel procedimento esecutivo esattoriale, l’azione risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 è proponibile solo se l’esecutato non abbia potuto utilizzare i rimedi propri del processo esecutivo; se la procedura cessa prima e troppo rapidamente, la domanda autonoma resta ammissibile.
- Per ottenere il risarcimento dei danni da esecuzione illegittima non basta allegare l’errore nell’avvio o nella prosecuzione della riscossione: il danneggiato deve provare, secondo un criterio di probabilità, il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio concreto subito.
- La prova testimoniale deve essere specifica e rilevante; capitoli generici, fondati su giudizi indeterminati o su ‘voci’ non consentono di dimostrare il nesso eziologico né l’effettiva perdita della clientela.
- Una comunicazione può valere come confessione solo se contiene un riconoscimento chiaro e inequivoco di fatti sfavorevoli; se il documento attribuisce l’errore a soggetti diversi o non ammette responsabilità propria, non ha efficacia confessorie vincolante.
- Il danno non patrimoniale alla reputazione professionale non si presume in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato, e non può fondarsi su affermazioni generiche o su elementi meramente critici ma non diffamatori.
- La liquidazione delle spese processuali e l’individuazione della parte soccombente sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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