Cassazione Penale, Sentenza n. 17571/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che il termine prescrizionale è decorso (termine estintivo maturato il 05/07/2018), cioè antecedente alla sentenza di secondo grado (11/06/2020), anche alla luce della riqualificazione del fatto come tentativo e del diverso limite edittale che ne consegue. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per manifesta illogicità della motivazione in relazione alle aggravanti ritenute e, con altro motivo, eccepiva che il reato era prescritto prima della deliberazione della sentenza di appello. Si deduceva altresì che il fatto, commesso il 06/02/2009, era stato in concreto riqualificato come tentativo dalla Corte di appello (o avrebbe dovuto esserlo), con conseguente diverso limite edittale della pena e diverso periodo di sospensione/interruzione della prescrizione, fatto non considerato dalla Corte di appello nella valutazione della estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624 e art. 625 n. 2 e 7 c.p.
art. 624, 625 n.2 e n.7 c.p.
Le norme sono quelle che definiscono il reato originario contestato (furto e circostanze aggravanti). La Corte ha dovuto valutarne la corretta applicazione e la possibile riqualificazione in tentativo, con effetti sul trattamento sanzionatorio e sulla decorrenza/estinzione della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere calcolata con riferimento al fatto e al relativo limite edittale effettivamente applicabile: una riqualificazione in tentativo, riducendo il massimo edittale, può modificare i termini di prescrizione e portare all'estinzione del reato prima della pronuncia di merito.
- Il giudice d'appello è tenuto a valutare l'eventuale intervenuta prescrizione anche d'ufficio se emergente dagli atti: se la prescrizione è ormai maturata prima della decisione di secondo grado, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le censure sulla motivazione delle aggravanti possono incidere sulla quantificazione della pena e quindi sulla durata della prescrizione; ragion per cui contestare la correttezza dell'applicazione delle aggravanti è strumento rilevante per la verifica della estinzione per prescrizione.
- In contenziosi simili è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (fatto, pronunce, interruzioni/sospensioni della prescrizione) e chiedere espressamente la verifica della prescrizione considerando ogni possibile riqualificazione del reato.
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