Cassazione Civile, Ordinanza n. 32044/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2008, riferito a fabbricati siti nel Comune di Caivano. In appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, sul rilievo che non risultavano provati i presupposti dell'esenzione ICI per immobili destinati a finalità previdenziali e assistenziali. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità/inammissibilità dell'appello perché notificato alla società già cancellata dal registro imprese, senza instaurazione del contraddittorio verso i soci successori; (2) mancata interruzione del giudizio dopo la dichiarazione dell'estinzione della società cancellata; (3) difetto di soggettività passiva della società cancellata, poiché gli immobili erano solo gestiti nell'ambito di un patrimonio segregato destinato a fondo previdenziale, non appartenendo a essa in proprietà; (4) erroneo diniego dell'esenzione ICI ex art. 7, lett. i, d.lgs. 504/1992, assumendo sufficiente il vincolo di destinazione trascritto e la segregazione patrimoniale, senza necessità di ulteriore prova concreta dell'effettivo svolgimento di attività previdenziali e assistenziali negli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto ai primi tre, ha riconosciuto che la cancellazione dal registro imprese comporta l'estinzione della società e, in linea generale, la necessità di evocare in giudizio i successori; tuttavia ha valorizzato la disciplina speciale dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 nei rapporti tributari e, soprattutto, ha rilevato che nel caso concreto la società estinta non era il reale proprietario degli immobili, ma solo il soggetto gestore del patrimonio separato, già trasformato in ente associativo titolare della rappresentanza processuale del fondo. Ne è conseguito che la rinotifica dell'appello al nuovo ente ha correttamente instaurato il contraddittorio, senza necessità di declaratoria di interruzione. Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito che l'esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali/previdenziali richiede congiuntamente un requisito soggettivo e uno oggettivo e che incombe sul contribuente la prova concreta dello svolgimento esclusivo di tali attività nell'immobile, non bastando il solo vincolo di destinazione o la mera trascrizione nei registri immobiliari. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro imprese produce estinzione e perdita della capacità processuale, salvo le eccezioni speciali previste dalla disciplina tributaria richiamata dalla Corte.
artt. 110, 299 e 300 c.p.c.
L'estinzione del soggetto parte del giudizio determina evento interruttivo e la prosecuzione o riassunzione deve avvenire nei confronti dei successori; in mancanza, gli atti successivi sono nulli.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese"
La norma ha natura sostanziale, opera solo per le cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore e consente una ultrattività limitata della soggettività/capacità della società estinta nei rapporti tributari indicati.
legge 15 aprile 1886, n. 3818, artt. 1, 2 e 8
Le società di mutuo soccorso hanno scopo mutualistico e previdenziale; i beni destinati a fini determinati possono essere segregati in patrimoni separati e, in caso di perdita della personalità giuridica, si applicano le norme sulle opere pie.
art. 1, comma 2, e art. 3 d.lgs. 504/1992
Richiamati nel ricorso per contestare la soggettività passiva ICI, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta dal ricorrente.
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività assistenziali, previdenziali o equiparate, da provarsi in concreto dal contribuente.
art. 2645-ter c.c.
Richiamato in relazione alla trascrizione del vincolo di destinazione, ma ritenuto non sufficiente da solo a dimostrare il diritto all'esenzione ICI.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 832 c.c.
Richiamato per sostenere l'assenza di proprietà in capo al soggetto cancellato; la Corte ha invece valorizzato la titolarità/gestione del patrimonio separato e la successiva trasformazione del fondo.
art. 2117 c.c.
I fondi speciali per assistenza e previdenza, se privi di personalità giuridica, sono assimilati ad associazioni non riconosciute e costituiscono centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici.
artt. 2498 ss. c.c.
La trasformazione del patrimonio separato in ente associativo ha comportato il subentro dell'ente nella rappresentanza processuale dei rapporti gestiti.
d.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina in via generale l'estinzione del soggetto e impone che l'impugnazione sia proposta o notificata ai soci successori; tuttavia, la disciplina speciale dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 può mantenere per cinque anni un'efficacia limitata della soggettività dell'ente estinto, ma solo per cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.
- La rinotifica dell'atto di appello al soggetto effettivamente subentrato nella titolarità/rappresentanza del patrimonio separato consente di sanare il problema del contraddittorio quando l'originario destinatario sia stato estinto e non sia più il vero centro di imputazione del rapporto controverso.
- L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività assistenziali o previdenziali richiede la prova congiunta del requisito soggettivo e di quello oggettivo, e il contribuente deve dimostrare concretamente che l'attività esente è effettivamente svolta nell'immobile con modalità non commerciali.
- Il mero vincolo di destinazione trascritto nei registri immobiliari non basta a provare il diritto all'esenzione fiscale: occorre verificare in concreto l'uso dell'immobile e la sua effettiva immanenza all'attività agevolata.
- I fondi speciali di previdenza e assistenza, ove strutturati come patrimoni separati e trasformati in enti associativi, costituiscono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con conseguente rilevanza della loro rappresentanza processuale ai fini del contraddittorio tributario.
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