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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di quattro assegni circolari utilizzati per saldare forniture. Il tribunale aveva ritenuto responsabili le banche convenute per avere dato, su richiesta informale e sommaria, assicurazioni sulla regolarità dei titoli, nonostante questi presentassero anomalie che sarebbero state percepibili da un funzionario esperto. La corte d’appello ha invece escluso la responsabilità, ritenendo che i titoli fossero autentici e che le presunte irregolarità non fossero tali da rendere evidente la falsità. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per omessa considerazione di elementi probatori che avrebbero reso evidente l’anomalia dei titoli; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per avere la corte territoriale ritenuto irrilevanti gli errori di perforazione su due assegni; 3) ulteriore violazione di norme sulla prova e vizio motivazionale, per avere la corte trascurato il fatto che il furto dei moduli era stato pubblicizzato nel circuito bancario e nella CAI, con conseguente dovere delle banche di svolgere ulteriori controlli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il dedotto travisamento della prova non era deducibile nei termini prospettati, richiamando il diverso rimedio della revocazione per errore di fatto nei casi previsti. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    il principio del prudente apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione nei limiti invocati

  • art. 2697 c.c.

    le doglianze sull'onere della prova sono state ritenute in realtà dirette a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    non consente di trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    il vizio di omesso esame non può essere usato per sollecitare una nuova lettura delle prove o per dedurre un mero travisamento del materiale istruttorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alla critica alla valutazione presuntiva compiuta dalla corte di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione della ricostruzione presuntiva dei fatti

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova può rilevare come errore di fatto ai fini della revocazione, non come normale vizio di legittimità

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove e la scelta delle risultanze ritenute attendibili dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per denunciare il semplice travisamento della prova o per ottenere un diverso giudizio di merito sulla stessa emergenza istruttoria.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri errore di fatto nei casi previsti, trova il rimedio proprio nella revocazione e non nel ricorso per cassazione fondato su una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione resiste al controllo di logicità e correttezza giuridica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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