Cassazione Penale, Sentenza n. 26535/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruffo impugna l'ordinanza del 28/02/2022 con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 19/06/2013 al 30/09/2013 per il reato di riciclaggio. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 314 c.p.p. e all'art. 3 Cost.) e censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta che avrebbe dato causa alla detenzione. Sostiene di essere stato coinvolto solo per aver cambiato assegni per cortesia nell'ambito di sponsorizzazioni della squadra di calcio, e che le relative dichiarazioni probatorie derivavano dal collaboratore Alfano Carmine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente esercitato il giudizio autonomo previsto per le richieste di riparazione per ingiusta detenzione, valutando il quadro indiziario esistente al momento dell'adozione della misura cautelare. Tale quadro comprendeva le dichiarazioni del collaboratore Alfano, riscontri contabili che mostravano il transito di consistenti assegni sul conto del Ruffo senza corrispondenti operazioni passive della società, e le stesse ammissioni del Ruffo in sede di interrogatorio circa la conoscenza degli emittenti e il cambio degli assegni. Alla luce di tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gravi elementi di colpa e una condotta connotata da connivenza, dunque ostativa al riconoscimento della riparazione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato nella contestazione penale originaria come riferimento al concorso di reati/condotte; nella vicenda è parte della cornice normativa del reato oggetto della misura cautelare.
art. 648 c.p.
Norma che definisce il reato di riciclaggio, posto a base dell'ordinanza cautelare; la Corte ha valutato gli indizi relativi alla presunta condotta di riciclaggio del ricorrente.
art. 7 d.l. n. 152 del 1991
Normativa richiamata nella contestazione originaria; contestualmente al reato di riciclaggio, ha contribuito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'ordinanza cautelare.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione per cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente o contraddittoria). Il ricorrente li ha invocati per criticare l'ordinanza; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate tali censure.
art. 314 c.p.p.
Norma citata dal ricorrente nel mezzo di impugnazione; la Corte ha esaminato le censure relative alla corretta applicazione delle norme processuali e alla motivazione ma le ha respinte nel merito.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in prospettiva di tutela costituzionale (es. principi di uguaglianza/dignità e ragionevolezza); la Corte non ha ritenuto che fosse stato violato alcun principio costituzionale applicabile alla valutazione della riparazione.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è valutata con un giudizio autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante e logico-motivata per stabilire se la condotta dell'istante abbia effettivamente dato causa, con dolo o colpa grave, alla detenzione.
- L'assoluzione o l'annullamento nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione: se emerge che la condotta dell'imputato ha contribuito a creare la falsa apparenza di illiceità, la riparazione può essere esclusa.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e gli accertamenti contabili costituiscono elementi indiziari rilevanti; se riscontrati da ulteriori dati oggettivi o corroborati da ammissioni dell'interessato, possono giustificare il rigetto della domanda di riparazione.
- Il comportamento processuale dell'indagato (es. ammissioni nell'interrogatorio, dichiarazioni che evidenziano consapevolezza del transito di valori di rilevo) è valutabile ai fini dell'accertamento della colpa grave o della connivenza.
- Per ottenere la riparazione è utile dimostrare specificamente l'assenza di qualsiasi contributo causale alla misura cautelare: documentazione contabile, prove che smentiscano il quadro indiziario all'epoca della misura, e la non utilizzabilità o inattendibilità delle dichiarazioni di terzi sono argomenti decisivi.
- Il giudice della riparazione deve motivare in modo esauriente e autonomo; la mancata o illogica motivazione è un possibile motivo di annullamento in Cassazione, ma quando la motivazione è coerente con gli elementi probatori il rigetto del ricorso è legittimo.
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