Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha disposto la riduzione di un terzo dell'aumento per continuazione: l'aumento originario di 3 mesi è stato decurtato di 1 mese, con conseguente rideterminazione della pena complessiva da anni 1 e mesi 2 in anni 1 e mesi 1 di reclusione. Decisione resa in udienza a Roma l'8 giugno 2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: il ricorrente ha contestato che la Corte d'appello non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato sull'aumento di pena comminato a titolo di continuazione con un reato satellite giudicato con rito abbreviato (sentenza irrevocabile del Tribunale di Torino del 29/10/2015). La difesa aveva chiesto che la riduzione fosse calcolata sull'aumento per continuazione; la Corte suprema ha ritenuto fondata la doglianza perché nel calcolo dell'aumento (mesi 3) il giudice non ha specificato di aver applicato la riduzione, sicché deve ritenersi che non sia stata effettuata.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen., comma 2
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La riduzione premiale di un terzo prevista per il rito abbreviato si applica anche all'aumento di pena inflitto per la continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato; la riduzione è aritmeticamente determinata e il giudice deve indicare in motivazione di averla tenuta conto
art. 81 cod. pen.
Stabilisce l'aumento di pena per la continuazione; tale aumento, se relativo a un reato satellite giudicato con rito abbreviato, è assoggettato alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale l'imputato è stato condannato nel procedimento principale
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018)
Sez. U, n. 35852 del 22 febbraio 2018, Rv. 273547-01
Conferma il principio secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione 'in executivis', l'aumento di pena ex art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione premi ale di cui all'art. 442 c.p.p. se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015)
Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Rv. 262888
Ha affermato che il giudice deve rendere esplicito in motivazione di aver tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato quando quantifica l'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p., poiché l'assenza di tale indicazione impedisce di accertare se la riduzione sia stata applicata
Massime di principio
- Quando un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere applicata anche all'aumento di pena disposto per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.
- La riduzione è aritmetica e predeterminata: il giudice deve tuttavia dichiarare in motivazione di averla applicata; in mancanza si presume che non sia stata operata e la pena va rettificata
- La correzione può avvenire con annullamento limitato alla pena senza rinvio quando la modifica è puramente aritmetica e non richiede nuovo esame del fatto
- La difesa deve eccepire tempestivamente la mancata applicazione della riduzione e chiedere l'esplicita indicazione in motivazione; l'appello/ricorso può ottenere la sola rettifica della quantificazione della pena
- In fase di calcolo della pena complessiva, è fondamentale distinguere tra la pena base e l'aumento per continuazione: la riduzione del rito abbreviato si applica all'aumento ove il satellite sia stato giudicato con rito abbreviato
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