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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 3030 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Imposte sul reddito - IRES - Base imponibile - Determinazione - Operazioni infragruppo - Disciplina del transfer pricing - Dilazioni e prestito - Ripartizione e contenuti dell'onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alla ripartizione dell'onere probatorio: per applicare il transfer pricing è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'operazione infragruppo e lo scostamento apparente dal valore normale, senza necessità di provare uno specifico intento elusivo. Il contribuente deve invece fornire la prova della conformità dell'operazione ai prezzi di mercato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della disciplina del transfer pricing alle operazioni infragruppo, comprese le dilazioni di pagamento e i prestiti. In particolare, si discute della ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di una transazione tra imprese collegate effettuata a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale di mercato, ma non deve provare anche l'intento elusivo dell'operazione. Una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente provare che la transazione è stata conclusa a condizioni conformi ai normali valori di mercato.

Norme richiamate

  • Disciplina del transfer pricing in materia di imposte sul reddito

    La disciplina consente di rideterminare fiscalmente i valori delle operazioni tra imprese collegate quando risultino inferiori o comunque non conformi ai normali valori di mercato.

  • Principio dell'onere della prova nelle operazioni infragruppo

    L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza dell'operazione collegata e il suo apparente scostamento dal valore normale; il contribuente deve dimostrare la conformità delle condizioni applicate ai valori di mercato. Non è richiesta all'Amministrazione la prova autonoma dell'intento elusivo.

Massime di principio

  • Nelle operazioni infragruppo, il transfer pricing può applicarsi anche a dilazioni di pagamento e prestiti, non soltanto a compravendite di beni o servizi.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare necessariamente che l'operazione sia stata realizzata con intento elusivo: è sufficiente provare lo scostamento apparente dai valori normali di mercato.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la ragionevolezza economica dell'operazione e la sua conformità alle condizioni praticate tra soggetti indipendenti.
  • In caso di contestazione, la prova del contribuente dovrebbe riguardare elementi come tassi applicati, durata, garanzie, merito creditizio, condizioni finanziarie e comparabili di mercato.
  • La mera esistenza di un rapporto infragruppo non dimostra automaticamente l'elusione, ma comporta una particolare esigenza di documentare che i prezzi e le condizioni siano stati determinati secondo criteri di mercato.

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