Sentenza n. 2801/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza della sentenza numero -OMISSIS-, emessa in data 10/02/2025, dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato l'amministrazione al pagamento di € 878,11 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e non appellata, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e l'amministrazione era stata condannata al pagamento di € 878,11 oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo anche la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni per l'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata appellata, era divenuta esecutiva e risultava ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, il giudice ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal competente Capo Dipartimento del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della parte ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e la successiva comunicazione al Ministero. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio, senza compenso aggiuntivo per effetto dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha escluso dal rimborso le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle relative agli atti di precetto e a procedure esecutive civili non satisfattive, liquidando invece omnicomprensivamente le spese funzionali al giudizio. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta non equa nel caso concreto, anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ha ritenuto rispettate le relative condizioni e ha esercitato il potere di ordinare l'esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso l'astreinte perché non equa.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Impone il completamento, entro 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi che comportano il pagamento di somme di denaro.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È richiamato per affermare che il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale base dell'applicazione analogica della disciplina sull'onnicomprensività del compenso del Commissario ad acta anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
artt. 474 ss. c.p.c.
Riguardano l'esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare uno strumento esecutivo diverso.
Massime di principio
- Quando una sentenza esecutiva di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma è stata notificata all'amministrazione, non è stata appellata ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza se l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore e alla comunicazione all'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere chiamato a compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al giudicato che siano funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; non sono invece rimborsabili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla libera scelta di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può respingerla quando, valutate le circostanze concrete, la misura non risulti equa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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