Cassazione Penale, Sentenza n. 06140/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza irrevocabile n. 4072/25 (Tribunale di Milano, 7/2/2025) e una serie di contravvenzioni già riunite per continuazione con precedente ordinanza. Il ricorrente deduceva violazioni di artt. 81 c.p., 666, 671 e 125 c.p.p., sostenendo che il Giudice dell'esecuzione può rivalutare provvedimenti della cognizione e che l'esclusione della continuazione da parte del giudice di merito è preclusa solo in relazione ai fatti già esaminati, mentre restano sindacabili i fatti sopravvenuti o non trattati; a sostegno ha prodotto le sentenze integrali, indicato anni di commissione (2022-2024), un provvedimento del Questore, e fatto riferimento allo stato di vita e alla tossicodipendenza come elemento unificante del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'esercizio in executivis dell'istituto della continuazione è sussidiario e non è consentito quando il giudice della cognizione abbia già escluso l'applicazione della continuazione con efficacia di res judicata sostanziale. Nel caso concreto la sentenza n. 4072/25 aveva espressamente escluso la continuazione, perciò il Giudice dell'esecuzione non poteva rimettere in discussione quella statuizione; la Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'istanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamo a profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento sostanziale all'istituto della continuazione come disciplina applicabile in presenza di più reati riconducibili a un medesimo disegno criminoso; la Corte sottolinea che l'applicazione in sede esecutiva è possibile solo se il giudice della cognizione non l'ha già esclusa.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra sentenze irrevocabili; la Corte la interpreta come sussidiaria rispetto all'accertamento compiuto dal giudice della cognizione e subordinata all'assenza di un'esclusione da parte di quest'ultimo.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla procedura di presentazione dell'istanza e alla produzione degli atti (sentenze integrali) necessari al giudice dell'esecuzione per valutare il titolo dei reati; tuttavia la Corte evidenzia che la disponibilità degli atti non consente di superare la res judicata sostanziale.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme contestate; la Corte non modifica l'interpretazione consolidata circa i limiti della revisione in sede esecutiva stabiliti dall'art. 671 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato per la condanna alle spese processuali; la Corte lo utilizza come criterio per imporre anche la somma a favore della cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o colposa.
art. 10 comma 2 e 3 legge 14/2017
Richiamato in relazione alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di consultare i titoli dei reati nel casellario e negli atti; la Corte non ammette che tali documenti modifichino l'effetto preclusivo di una precedente esclusione della continuazione.
art. 76 d.lgs. 159/2011
Richiamato in tema di segnalazione di precedenti o titoli: utilizzato dal ricorrente per documentare i reati; la Corte ribadisce che la mera presenza di tali elementi non valica la res judicata.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione tra sentenze irrevocabili solo se il giudice della cognizione non ha già escluso l'istituto; l'applicazione in sede esecutiva è sussidiaria rispetto alla cognizione.
- L'esclusione della continuazione operata dal giudice di merito, quando fondata e divenuta irrevocabile, ha efficacia preclusiva (res judicata sostanziale) e non può essere superata in sede esecutiva con la semplice produzione di elementi non valutati anteriormente.
- Prima di presentare un'istanza ex art. 671 c.p.p. è fondamentale verificare se la sentenza di merito abbia già affrontato ed escluso la continuazione; se così è, l'istanza rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Se si sostengono fatti o elementi sopravvenuti non esaminati nel giudizio di merito, occorre provare che siano effettivamente nuovi e non riconducibili a questioni già decise; tuttavia la loro efficacia a superare la preclusione è limitata e giurisprudenzialmente incerta.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o processualmente irregolari possono comportare condanne per spese e sanzioni (anche una somma a favore della cassa delle ammende); curare l'istruttoria e la correttezza formale è quindi essenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →