Ordinanza n. 1229/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei Provvedimenti di rigetto della domanda di contributo ex D.M. n. 463/2024 resi dal Ministero della Cultura prot. n. 0014305-p del 09.12.2025; prot. n. 0014611-p del 18.12.2025; prot. n. 0014789-p del 29.12.2025; del decreto n. 2317 del 22.12.2025 di formazione della graduatoria per l'accoglimento delle domande del contributo; dei verbali di espressione dei relativi pareri da parte della Commissione consultiva per i Circhi e gli Spettacoli viaggianti del 12.12.2025 e del 17.12.2025 e di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, presupposti, conseguente e, comunque, connessi ai predetti provvedimenti, fra cui, per quanto occorra: prot. n. 11680 p del 07.10.2025; prot. n. 0012606p del 27.10.2025; del preavviso di rigetto prot. n. 0013593 p del 21.11.2025; dell'ulteriore preavviso di rigetto prot. n. 0014041p del 02.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali di rigetto della domanda di contributo ex D.M. n. 463/2024, decreto di formazione della graduatoria e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui il Ministero della Cultura ha rigettato la domanda di contributo relativa all’annualità 2024, nonché il decreto di formazione della graduatoria, i verbali della Commissione consultiva per i Circhi e gli Spettacoli viaggianti e gli atti presupposti, inclusi i preavvisi di rigetto. Il giudizio cautelare è stato fondato sulla dedotta illegittimità degli atti ministeriali e sulla richiesta di sospenderne l’efficacia. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che la controversia riguardava anche la valutazione amministrativa relativa alle annualità 2022 e 2023 e, per l’annualità 2024, l’adempimento degli obblighi di produzione documentale previsti dall’art. 37, comma 7, del D.M. n. 463/2024.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, allo stato degli atti, la domanda non fosse assistita da adeguata probabilità di fondatezza, poiché, indipendentemente dalle valutazioni dell’amministrazione sulle annualità 2022 e 2023, per l’annualità 2024 non risultavano soddisfatti gli obblighi di produzione documentale imposti dall’art. 37, comma 7, del D.M. n. 463/2024. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato l’assenza di una valida allegazione e prova del pregiudizio, osservando inoltre che il danno prospettato era meramente economico e integralmente risarcibile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la novità e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e l’ha respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 37, comma 7, D.M. n. 463/2024
Impone obblighi di produzione documentale per la domanda di contributo; secondo il TAR, per l’annualità 2024 tali obblighi non risultavano soddisfatti, con conseguente carenza di fumus cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone una ragionevole probabilità di fondatezza della domanda di annullamento; tale requisito può essere escluso dalla mancata osservanza degli obblighi documentali specificamente previsti dalla disciplina del contributo.
- Il periculum in mora deve essere allegato e provato in modo concreto; il mero pregiudizio economico, quando sia integralmente suscettibile di ristoro, non dimostra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- La valutazione cautelare è necessariamente interinale e non pregiudica la decisione di merito, alla quale possono essere riservate ulteriori e diverse determinazioni.
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