Sentenza n. 4770/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’ottemperanza della sentenza della Corte di cassazione, sez. trib., n. 28656/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023 e divenuta definitiva il 16 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di cassazione n. 28656/2023, nella parte relativa al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di cassazione, divenuta definitiva, che aveva condannato l’Agenzia del demanio al pagamento delle spese legali. L’amministrazione ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo, giustificando il mancato pagamento con l’assenza di erogazione o disponibilità di fondi da parte del Ministero. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha effettuato il pagamento mediante bonifico del 29 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese, mentre l’amministrazione ha aderito alla declaratoria ma ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico dell’amministrazione resistente, rilevando che la necessità del giudizio era sorta a causa dell’inadempimento dell’amministrazione. Sono state ritenute irrilevanti le eventuali responsabilità interne dell’amministrazione che avessero determinato il ritardo nel pagamento. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112 c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva e il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiarare la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, durante il giudizio, la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
art. 73 c.p.a.
memoria ex art. 73 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per la memoria con cui il ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento e ha modificato la propria richiesta processuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’intervenuto adempimento dell’amministrazione durante il giudizio non esclude la condanna alle spese se la necessità del processo è stata determinata dal precedente inadempimento dell’amministrazione.
- Ai fini della regolazione delle spese del giudizio, sono irrilevanti le eventuali responsabilità interne o carenze di disponibilità finanziaria dell’amministrazione che abbiano causato il ritardo nell’adempimento verso il creditore.
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