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Sentenza

Sentenza n. 4770/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’ottemperanza della sentenza della Corte di cassazione, sez. trib., n. 28656/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023 e divenuta definitiva il 16 aprile 2024;

Giustizia amministrativa202510864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di cassazione n. 28656/2023, nella parte relativa al pagamento delle spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di cassazione, divenuta definitiva, che aveva condannato l’Agenzia del demanio al pagamento delle spese legali. L’amministrazione ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo, giustificando il mancato pagamento con l’assenza di erogazione o disponibilità di fondi da parte del Ministero. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha effettuato il pagamento mediante bonifico del 29 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese, mentre l’amministrazione ha aderito alla declaratoria ma ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico dell’amministrazione resistente, rilevando che la necessità del giudizio era sorta a causa dell’inadempimento dell’amministrazione. Sono state ritenute irrilevanti le eventuali responsabilità interne dell’amministrazione che avessero determinato il ritardo nel pagamento. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112 c.p.a.

    La disposizione è stata posta a fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva e il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiarare la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, durante il giudizio, la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.

  • art. 73 c.p.a.

    memoria ex art. 73 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per la memoria con cui il ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento e ha modificato la propria richiesta processuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’intervenuto adempimento dell’amministrazione durante il giudizio non esclude la condanna alle spese se la necessità del processo è stata determinata dal precedente inadempimento dell’amministrazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese del giudizio, sono irrilevanti le eventuali responsabilità interne o carenze di disponibilità finanziaria dell’amministrazione che abbiano causato il ritardo nell’adempimento verso il creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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