Cassazione Penale, Ordinanza n. 20544/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22/10/2024, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di una pena sostitutiva. In particolare, ha sostenuto che i giudici di merito non avrebbero esaminato tutte le censure formulate nei motivi di appello e che la motivazione sarebbe stata incompleta quanto alla scelta sanzionatoria. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica, perché in sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su singole deduzioni quando, nel complesso, la motivazione mostri di averle sostanzialmente disattese; inoltre il ricorso non indicava la decisività dei rilievi asseritamente trascurati. La Corte ha aggiunto che la motivazione della sentenza impugnata, richiamando il trattamento punitivo e il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., esprimeva un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato incompatibile con la finalità rieducativa anche delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo, ritenuto non idoneo a scalfire la motivazione complessiva della sentenza di appello, la quale aveva già affrontato in modo coerente il trattamento sanzionatorio e il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza di merito sul diniego della causa di non punibilità è richiamata per evidenziare un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, ritenuto incompatibile con l'applicazione di una pena sostitutiva.
Riferimento generale al codice penale in relazione alla causa di non punibilità e al trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il mancato esame espresso di ogni singola deduzione di appello, se dalla motivazione complessiva risulta che tali deduzioni siano state comunque disattese.
- Una doglianza sul difetto di motivazione è inammissibile quando si limita a denunciare l'omessa confutazione di rilievi difensivi senza indicarne la decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando fondato su un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, può essere logicamente incompatibile con la concessione di sanzioni sostitutive orientate alla finalità rieducativa.
- Per censurare efficacemente il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva occorre confrontarsi con l'intera struttura argomentativa della decisione di merito e non con singoli passaggi isolati.
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