Cassazione Penale, Sentenza n. 4334/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) con riguardo alla prescrizione del reato: sosteneva che, in base alla valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante (effettuata dal giudice del rinvio), il reato doveva essere considerato punito meno gravemente all'epoca del fatto e che, applicando la disciplina della prescrizione vigente allora (art. 157 c.p.), il termine di prescrizione si era già consumato il 17 agosto 2008, quindi prima della prima sentenza di appello; contestava altresì che la dichiarazione di irrevocabilità della parte di sentenza sulla responsabilità (disposta dalla Cassazione con annullamento e rinvio) potesse precludere l'accertamento e la declaratoria di prescrizione che conseguivano alla nuova valutazione delle circostanze in sede di rinvio. Inoltre rilevava che la questione non era stata efficacemente dedotta davanti alla Cassazione a causa di errori (applicazione della recidiva) e che la causa di estinzione per prescrizione, maturata prima della sentenza annullata, non poteva essere considerata preclusa dal giudicato parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il principio secondo cui il giudicato parziale sulla responsabilità non impedisce che, in sede di rinvio, il giudice del merito valorizzi circostanze (attenuanti o aggravanti di particolare rilievo) la cui nuova valutazione possa incidere sul calcolo della prescrizione, specialmente nell'ambito del regime previgente alla L. 251/2005. Avendo il giudice del rinvio riconosciuto la prevalenza delle attenuanti nel quadro della disciplina della prescrizione anteriore alla L. 251/2005, ciò ha determinato un diverso computo del termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) e la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione anteriormente alla prima sentenza di appello. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (con dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge in relazione alla valutazione della prescrizione
art. 624 cod. proc. pen.
disciplina dell'irrevocabilità parziale delle sentenze della Cassazione: la parte non annullata acquista autorità di cosa giudicata, ma tale effetto non estende la preclusione alle cause di estinzione che risultino conseguenza della valutazione di circostanze rimessa al giudice del rinvio
art. 157 cod. pen.
stabilisce la disciplina del calcolo della prescrizione; la Corte ha considerato la disciplina previgente (comma 4, che fissava il termine per il reato all'epoca) per valutare se la prescrizione si fosse già consumata
art. 589 cod. pen.
descriveva la fattispecie di omicidio stradale aggravato e la relativa pena all'epoca dei fatti, rilevante per il calcolo della prescrizione
Legge 5.12.2005 n. 251
ha riformato il regime della prescrizione limitando la rilevanza delle circostanze attenuanti/aggravanti ai fini del computo; la decisione distingue i casi in cui vale la disciplina anteriore o quella nuova
art. 129 cod. proc. pen.
principio per cui le cause di non punibilità sono applicabili fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza; però il giudice deve tener conto delle questioni deducibili e rilevabili
art. 609 cod. proc. pen.
nel giudizio di cassazione la Corte deve pronunciarsi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, il che consente di esaminare questioni sulla prescrizione anche se non dedotte testualmente dalla resistente
Massime di principio
- La dichiarazione di irrevocabilità parziale della Cassazione (art. 624 c.p.p.) tutela l'accertamento della responsabilità reso definitivo, ma non impedisce che il giudice del rinvio valuti circostanze la cui nuova qualificazione incida sul calcolo della prescrizione.
- Se, in sede di rinvio, il giudice è chiamato a riesaminare circostanze che possono mutare la specie o la pena applicabile al reato (e quindi il tempo necessario per la prescrizione), è possibile dichiarare estinto il reato per prescrizione anche se la responsabilità è già divenuta irrevocabile.
- Occorre distinguere tra circostanze che non incidono sul calcolo della prescrizione (per le quali il giudicato parziale può ostacolare la declaratoria di prescrizione sopravvenuta) e circostanze che invece, per legge o per la disciplina previgente, determinano un diverso termine prescrizionale.
- In casi analoghi è fondamentale ricostruire il regime normativo vigente al momento del fatto e il momento in cui la prescrizione si sarebbe eventualmente maturata, oltre a verificare se la questione è stata dedotta o era deducibile dinanzi alla Cassazione.
- Per la difesa: se il rinvio riguarda la valutazione di circostanze che possono incidere sulla durata della prescrizione, va tempestivamente sollevata e documentata la possibile estinzione per prescrizione anteriore alla sentenza annullata.
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