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Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3646/2024

Giustizia amministrativa202503727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3646/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3646/2024, notificata al Ministero il 13 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell’8 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale annuo di € 500,00, per quattro anni scolastici. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione ministeriale competente, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha disposto, inoltre, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine concesso, fermo l’onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza. Nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il testo richiama l’inutile decorso del termine ne ante quem previsto dalla disposizione.

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Il testo richiama gli artt. 55, 56 e 71.

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla disposizione, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza divenuta definitiva, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, legittima il ricorso per ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’integrale attuazione del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche su richiesta della parte, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta per il caso di ulteriore inottemperanza; l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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