Cassazione Civile, Ordinanza n. 04616/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno d’imposta 2006, emesso a seguito di verifiche fiscali concernenti anche gli anni 2005 e 2007, per il recupero di un maggior reddito pari a euro 197.883,04. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate ritenendo non dimostrata la notificazione dell’atto di appello e, quindi, non verificabile la tempestiva costituzione dell’appellante. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 2699 c.c., sostenendo che l’appello non poteva dirsi inammissibile per mancato deposito della ricevuta di spedizione, poiché la data di spedizione risultava dall’avviso di ricevimento; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse rilevato d’ufficio la tardiva costituzione dell’appellante senza che vi fosse eccezione dell’appellato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, la rituale costituzione dell’appellante va valutata secondo le regole sull’impugnazione notificata a mezzo posta e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta consentiva di desumere sia la tempestiva spedizione sia la tempestiva costituzione dell’Agenzia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame del merito dell’appello e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario di appello la costituzione dell’appellante richiede il deposito dell’originale o copia del ricorso notificato e della prova della spedizione; l’inammissibilità discende dal mancato rispetto di tali adempimenti, rilevabile d’ufficio.
art. 156 c.p.c.
È richiamato nel contesto della censura sulla validità dell’atto, ma la Corte valorizza comunque la disciplina speciale del processo tributario e la prova della tempestività della notifica.
art. 2699 c.c.
È evocato dalla ricorrente in relazione alla valenza probatoria dei documenti postali, ma la decisione si fonda sulla documentazione idonea a dimostrare la data di spedizione e di ricezione.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Il motivo relativo al rilievo officioso della tardiva costituzione viene assorbito dall’accoglimento del primo motivo, perché la questione della tempestività risulta risolta in favore dell’appellante.
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non consente al giudice di sanare l’inammissibilità ordinando un successivo deposito quando manchi la prova richiesta al momento della costituzione, salvo i presupposti della rimessione in termini.
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato solo per l’attuale denominazione dell’organo di rinvio, ossia Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, la tempestiva costituzione dell’appellante va verificata in base al deposito della prova della notificazione a mezzo posta entro il termine previsto; la mancanza di tale prova comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio.
- L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se reca un’asseverazione postale idonea a indicare con certezza la data di invio; una mera indicazione manuale o dattilografica non è sufficiente, salvo che la ricezione sia comunque certificata entro il termine di decadenza.
- L’inammissibilità dell’impugnazione nel processo tributario non può essere superata mediante un ordine giudiziale di successiva esibizione dei documenti mancanti, quando l’adempimento richiesto dalla legge è quello di prova della tempestiva costituzione già al momento del deposito.
- Se la documentazione prodotta consente di desumere con certezza la spedizione e la ricezione del plico in tempi utili, la sanzione di inammissibilità non può essere dichiarata.
- La questione del rilievo officioso della tardiva costituzione resta assorbita quando la Corte accerta che la costituzione è stata invece tempestiva e ritualmente provata.
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