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Sentenza

Sentenza n. 6039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 07580/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCom di € 174.000,00 per omessa comunicazione annuale agli utenti delle condizioni economiche delle offerte sottoscritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di regolazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Wind Tre aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, l’erronea interpretazione dell’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’art. 3, commi 5 e 6, della delibera AGCom n. 252/2016. Secondo l’appellante, la disciplina primaria avrebbe imposto soltanto la pubblicazione di informazioni trasparenti, comparabili, adeguate, aggiornate e facilmente accessibili, senza prescrivere l’invio individuale annuale di un prospetto riepilogativo scritto delle condizioni economiche sottoscritte. Wind sosteneva di avere adempiuto sostanzialmente agli obblighi informativi mediante SMS e comunicazioni in fattura, con invito ad accedere all’applicazione, all’area riservata del sito, alla chat e al call center, nonché mediante aggiornamento delle informazioni disponibili online. Deduceva inoltre l’incompetenza di AGCom, l’eccesso di potere per sviamento, l’irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione della complessità tecnica di predisporre milioni di comunicazioni personalizzate e dell’asserita equivalenza funzionale degli strumenti digitali. Invocava altresì la rilevanza della direttiva 2018/1972/UE e della successiva delibera AGCom n. 457/2024. In via subordinata, contestava la quantificazione della sanzione, deducendo la violazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981 e chiedendo l’esercizio del potere riduttivo. Le appellate avevano eccepito anche la tardività delle censure rivolte alla disciplina regolamentare previgente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto pacifico che Wind Tre non avesse inviato agli utenti, almeno una volta l’anno e in forma scritta, tutte le condizioni economiche sottoscritte, limitandosi a indicare gli strumenti attraverso i quali gli utenti avrebbero potuto reperire autonomamente le informazioni. L’art. 71 CCE, letto anche alla luce del comma 2-bis, non esaurisce la disciplina nella mera pubblicazione delle informazioni, ma attribuisce ad AGCom il potere di precisare ulteriori prescrizioni relative alle modalità di comunicazione e pubblicazione. La delibera n. 252/2016 aveva quindi legittimamente imposto un obbligo ulteriore e specifico di comunicazione annuale individuale, distinto dai generici obblighi di trasparenza e accessibilità. L’adempimento non poteva essere sostituito dall’accesso eventuale all’app, all’area riservata o ad altri canali digitali, poiché la comunicazione annuale mira a richiamare direttamente l’attenzione dell’utente sull’insieme dei costi e delle condizioni contrattuali, senza imporgli di attivarsi autonomamente. Il Collegio ha escluso che l’obbligo fosse irragionevole o sproporzionato, rilevando che i contratti sono normalmente conclusi mediante moduli predefiniti e che la gestione informatizzata dei rapporti consente il reperimento dei dati necessari. Ha inoltre osservato che l’adeguatezza delle modalità informative deve essere valutata considerando anche gli utenti privi di sufficiente dimestichezza con gli strumenti informatici. La direttiva 2018/1972/UE e la delibera n. 457/2024 non hanno inciso sull’obbligo applicabile alla condotta del 2020; quest’ultima, comunque, era successiva ai fatti e non applicabile ratione temporis. È stata respinta anche la censura sulla quantificazione della sanzione: AGCom aveva considerato i criteri dell’art. 11 della l. n. 689/1981, tra cui gravità della violazione, mancata attenuazione delle conseguenze, personalità e condizioni economiche dell’operatore. L’importo di € 174.000,00, a fronte di una forbice edittale da € 58.000,00 a € 1.160.000,00, è stato ritenuto congruo e prossimo al minimo. Wind è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri di legge in favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 259/2003

    L’Autorità assicura che le imprese [...] pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate [...] in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

    La norma primaria non si limita a imporre obblighi generali di pubblicazione, ma consente ad AGCom di specificare ulteriori modalità prescrittive di comunicazione e pubblicazione delle informazioni.

  • art. 71, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    L’Autorità può imporre alle imprese [...] di fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie.

    Conferma l’esistenza di un potere regolatorio dell’Autorità volto a imporre specifici obblighi informativi agli operatori.

  • art. 3, commi 5 e 6, delibera AGCom n. 252/16/CONS

    Almeno una volta l’anno l’operatore deve comunicare all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte; in caso di servizi prepagati, la comunicazione avviene tramite SMS ovvero e-mail, garantendo comunque modalità di accesso interattivo alla rete internet.

    La disposizione impone una comunicazione annuale individuale e riepilogativa, che non può essere sostituita dalla mera indicazione degli strumenti attraverso i quali l’utente può reperire autonomamente le informazioni.

  • art. 98, comma 16, d.lgs. 259/2003

    In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 [...] sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00.

    La violazione degli obblighi previsti dall’art. 71 CCE è sanzionabile amministrativamente; la sanzione di € 174.000,00 è stata ritenuta congrua rispetto alla forbice edittale.

  • art. 11 l. 689/1981

    Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria [...] si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

    La quantificazione deve considerare i parametri indicati dalla norma; il giudice ha ritenuto che AGCom li avesse esaminati adeguatamente.

  • art. 103, comma 1, direttiva (UE) 2018/1972

    Le informazioni [...] sono pubblicate [...] in forma chiara, esaustiva [...] e costantemente aggiornate. [...] possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

    La disciplina unionale non ha sostituito né escluso l’obbligo annuale di comunicazione individuale previsto dalla disciplina nazionale applicabile ai fatti.

  • art. 98-quinquiesdecies d.lgs. 259/2003

    Norma introdotta dal d.lgs. n. 207/2021 in attuazione della direttiva (UE) 2018/1972.

    Ha recepito il quadro unionale confermando l’obbligo informativo già previsto dall’art. 71 CCE.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce all’autorità di regolazione il potere di precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma e alle modalità di pubblicazione delle informazioni, l’autorità può imporre specifici obblighi comunicativi ulteriori rispetto alla mera disponibilità o pubblicazione generale dei dati, purché funzionali alle finalità di trasparenza previste dalla legge.
  • L’obbligo regolamentare di comunicare annualmente e individualmente all’utente tutte le condizioni economiche sottoscritte non è assolto mediante la sola indicazione dei canali — app, area riservata, sito web, chat o call center — attraverso i quali l’utente può reperire autonomamente le informazioni.
  • La comunicazione individuale periodica può perseguire una finalità distinta dalla mera accessibilità delle informazioni, consistente nel richiamare direttamente l’attenzione dell’utente sull’insieme dei costi e delle condizioni contrattuali, senza trasferire sull’utente l’onere di attivarsi per acquisire il quadro conoscitivo.
  • La proporzionalità di un obbligo informativo rivolto a una platea ampia di utenti deve essere valutata anche considerando i processi informatizzati di gestione dei rapporti contrattuali e la diversa dimestichezza degli utenti con gli strumenti digitali; la complessità organizzativa allegata dall’operatore non esclude, di per sé, la ragionevolezza dell’obbligo.
  • Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie l’amministrazione deve considerare i parametri dell’art. 11 della l. n. 689/1981; il giudice può ritenere congrua la sanzione quando il provvedimento esplicita tali valutazioni e l’importo risulta contenuto rispetto alla forbice edittale.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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