Sentenza n. 3191/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di revoca degli interventi agevolativi concessi dalla società resistente nella qualità di mandataria del raggruppamento gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come comunicato in data 8 marzo 2022 a mezzo posta elettronica certificata; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, di estremi e contenuto non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 23/1/2023: - della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 4 novembre 2022 ed emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Prov. di Avellino, per intimare il pagamento della somma complessiva di € 35.648,71 (tren-tacinquemilaseicentoquarantotto/71), di cui € 32.884,17 sorte capitale, € 2.758,66 per interessi ed € 5,88 per diritti di notifica, somme tutte iscritte al Ruolo n. 2845/2022 emesso da Banca del Mez-zogiorno- -OMISSIS- S.p.A. - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, di estremi e contenuto non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle agevolazioni pubbliche concessa dal gestore del Fondo di garanzia e, con motivi aggiunti, cartella di pagamento per il recupero delle somme revocate
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e agente riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca degli interventi agevolativi concessi nell'ambito delle misure per la riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 2016. La revoca era motivata dall'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Avellino e dalla contestuale revoca dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. La ricorrente ha dedotto illegittimità derivata, sostenendo che l'interdittiva si fondasse essenzialmente sul rinvio a giudizio della società per illeciti amministrativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 e che tale elemento non fosse sufficiente a dimostrare la permeabilità mafiosa. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata una misura amministrativa collaborativa, anziché l'interdittiva. Con motivi aggiunti ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero delle agevolazioni, deducendone l'invalidità derivata dalla revoca e, a sua volta, dall'interdittiva. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di opposizione alla riscossione di crediti erariali non tributari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha rilevato che l'interdittiva antimafia presupposta era già stata integralmente confermata con sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale; pertanto, le censure rivolte alla revoca, essendo esclusivamente fondate sull'illegittimità derivata dell'interdittiva, non potevano essere accolte. Il giudice ha inoltre ribadito che, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, la decadenza, il recesso o la revoca dalle erogazioni pubbliche costituiscono effetto automatico dell'interdittiva, trattandosi di potere vincolato e di una speciale incapacità giuridica dell'impresa colpita a essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La cartella, emessa per il recupero di finanziamenti statali non tributari, è azionabile mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario, poiché la contestazione riguardava la debenza delle somme e il diritto di procedere all'esecuzione, non meri vizi formali della cartella. Il giudizio relativo ai motivi aggiunti è stato devoluto al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali in caso di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lettera a), l. 662/1996
Base normativa del Fondo di garanzia nell'ambito del quale erano state concesse le agevolazioni oggetto di revoca.
art. 30 d.l. 189/2016
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli interventi agevolativi connessi alla ricostruzione post-sisma; le censure fondate su tale disposizione sono state ritenute infondate in quanto riferite all'interdittiva già confermata.
artt. 84, 85, 91 e 94 d.lgs. 159/2011
Disposizioni del Codice antimafia invocate dalla ricorrente; l'art. 94 è stato applicato dal TAR per affermare l'automatismo della revoca delle erogazioni pubbliche conseguente all'interdittiva.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure amministrative collaborative presuppongono una agevolazione occasionale; tale requisito è stato escluso in presenza di una stabile struttura organizzata ritenuta funzionale all'aggiudicazione di commesse pubbliche.
art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011
L'interdittiva antimafia produce automaticamente la decadenza, il recesso o la revoca dalle erogazioni pubbliche, senza margini per una diversa determinazione amministrativa.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
Consente il recupero esecutivo dei finanziamenti concessi dallo Stato alle imprese mediante iscrizione a ruolo.
art. 67, comma 2, d.P.R. 43/1988
Richiamato quale base della procedura di iscrizione a ruolo utilizzata per il recupero delle somme.
art. 615 c.p.c.
Strumento processuale mediante il quale deve essere contestato dinanzi al giudice ordinario il diritto di procedere all'esecuzione forzata per crediti non tributari portati da una cartella di pagamento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria.
Massime di principio
- Quando un'informazione interdittiva antimafia costituisce il presupposto unico della revoca o decadenza da erogazioni pubbliche e la sua legittimità è stata definitivamente confermata, le censure rivolte alla revoca per illegittimità derivata devono essere respinte.
- Ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, l'interdittiva antimafia determina automaticamente la decadenza, il recesso o la revoca delle erogazioni pubbliche, configurando un potere vincolato dell'amministrazione e una speciale incapacità giuridica dell'impresa destinataria a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.
- Le misure amministrative collaborative previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono alternative all'interdittiva soltanto quando il rischio di infiltrazione mafiosa sia riconducibile a una agevolazione occasionale; non ricorrono tale presupposto quando gli elementi istruttori evidenziano una stabile struttura organizzata funzionale al condizionamento criminale.
- La cartella di pagamento utilizzata per il recupero di finanziamenti pubblici non tributari deve essere contestata davanti al giudice ordinario mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando la doglianza riguarda la debenza del credito o il diritto di procedere all'esecuzione, e non soltanto la regolarità formale della cartella.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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